Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4551 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4551 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PICCONE VALERIA

ORDINANZA
sul ricorso 3230-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAllINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti
– ricorrente 2017
4576

contro

CATAPANO GENOVEFFA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 27/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2012 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 1541/2011.

Met< 11))1* 4_ Camera di consiglio del 21 novembre 2017 - n. 32 del ruolo Presidente: Balestrieri - Relatore: Piccone RILEVATO che con sentenza in data 29 maggio 2012, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto la nullità del termine apposto ai tre contratti di lavoro intercorsi tra Poste Italiane S.p.A. e Catapano Genoveffa, in cui il termine era stato apposto ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis D.Lgs. 368/01, e dichiarato intercorrente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando la società al ripristino del rapporto di lavoro nonché al pagamento a titolo risarcitorio della somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale, oltre accessori di legge; che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso affidato a sei 9/ motivi, cui ha opposto difese l'intimata con controricorso, entrambi corredati da memorie; CONSIDERATO che il primo motivo, con cui si denunzia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed il secondo motivo con cui si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.lgs. n. 368/2001 nonché degli artt. 10 e 117 Cost. vanno esaminati congiuntamente per la stretta connessione e sono fondati; che, come affermato da Cass., Sez. un., 31 maggio 2016,n. 11374 e più volte ribadito da questa Corte ( fra le più recenti, Cass. 26673/2016), l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un'ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001. Tale art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. 'servizio universale' postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel RG. 1541/2011 2 ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispettoY delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 1 bis, del d. Lgs. n. 368 deI2001, non operando l'onere di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell'apposizione di un termine al rapporto; che, con particolare riguardo alla lamentata lesione del diritto dell'Unione il Supremo Collegio ha affermato che in tema di rapporti di lavoro nel settore poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile "ratione temporis", è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n.1999/70/CE, atteso che l'ordinamento italiano e, in ispecie, l'art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall'art. 1, commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (fra le più recenti, sul punto, Cass. 25015/2017) che anche il terzo e quarto motivo con cui si denunzia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4 bis del D.Igs. n. 368/01 e dell'art. 1, comma 43, lett. b, legge n. 247/2007, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione e sono fondati; che, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. 2743/2017), l'anzidetto art. 2, comma 1 bis, è compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE anche nell'ipotesi di Xessione di contratti stipulati nel regime transitorio di cui all'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto tale disposizione sancisce che, decorsi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai fini del limite massimo dei 36 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro; che, pertanto, quanto alla questione della reiterazione di contratti a termine, stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d. Igs. 368 del 2001, con medesime mansioni e qualifica, le Sezioni Unite hanno chiaramente affermato che "L'art. 5, comma 4 bis, del d. Igs. 368/2001, introdotto dalla legge 247 del 2007, stabilisce che 'qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato" e che tale disciplina si applica anche ai contratti a termine stipulati prima dell'introduzione del comma 4 bis aggiunto dall'art. 1, comma 40, della legge 247 del 2007. Invero, il comma 43 del medesimo articolo attrae, nel conteggio finalizzato al rispetto del limite di durata massima complessiva, anche i contratti a termine già conclusi, prevedendo che se, in forza del computo viene superato, si avrà la trasformazione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato (sul punto, fra le più recenti, Cass. 26673/2016 cit.), superamento non sussistente nel caso di specie; che, quindi, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso e ritenuti assorbiti gli ultimi due logicamente consequenziali ed attinenti, rispettivamente, alla violazione dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1 D.Igs. 368/01 e 32 L. n. 183 del 2010; PQM La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda, compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna Genoveffa Catapano al pagamento, in favore di Poste Italiane S.p.A., delle spese di giudizio, di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017 Il Presidente (Federico Balestrieri) L. Il Funziona Dott.ss ,1)--- che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, talché la causa va decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ., con il conseguente rigetto della domanda originariamente posta; che, quindi, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri e, decidendo la causa nel merito, deve essere respinta la domanda proposta dalla Catapano; che la complessità delle questioni formulate e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito al momento della proposizione del ricorso introduttivo suggeriscono di operare la integrale compensazione delle spese relative ai giudizi di merito mentre le spese di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; .

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