Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4551 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4551 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 8905-2008 proposto da:
CS NEAPOLIS CITTA’ FUTURA 0578450639, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione pro
tempore ALFONSO CIOCE, AUTOSOCCORSO 3M DI MEOLA ANNA
SNC 05538710632, in persona del suo legale
rappresentante ANNA MEOLA, elettivamente domiciliati
2013
2359

in ROMA, VIA DEI FAGGELLA 4/D, presso lo studio
dell’avvocato PELLEGRINO BENEDETTA, rappresentati e
difesi dall’avvocato PELLEGRINO ROCCO giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

1

Data pubblicazione: 26/02/2014

contro

COMUNE NAPOLI

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peuna del Sindnco prQ

,

anmi illato ice_w 141 RUMA,

presso la CANCELLERIA

DELLA

CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/02/2007 R.G.N. 2515/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato STEFANO PELLEGRINO per delega;
uriíro 11 P.M. in

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del .nusLItute ProcuLdLt

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PC 1

l’accoglimento p.q.r. del 1 ° -2 ° -3 ° motivo del ricorso.

giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 27 luglio 1994 il CONSORZIO Neapolis e la
consorziata Autosoccorso 3M s.n.c. convenivano dinanzi al
Comune di Napoli il Comune e ne chiedevano la condanna al
pagamento a titolo di inadempimento contrattuale della somma di

liberare il deposito di 196 veicoli, con ulteriore condanna al
corrispettivo versato alla custodia, il tutto con un
riferimento temporale tra il l gennaio 1993 ed il successivo 21
luglio 1998 allorchè il deposito venne liberato dalle
autovetture.
Il Comune

si costituiva ed eccepiva

il difetto di

legittimazione attiva della società consorziata rilevando che
per il periodo di tempo considerato nella domanda non era
vigente tra le parti alcun contratto; le domande erano
infondate per la mancanza di una delibera ai sensi dell’art.23
della legge 1989 n.144, ed erano inammissibili anche sotto il
profilo dello indebito.
In sede di precisazione delle conclusioni, avendo il comune
provveduto al ritiro dei veicoli il 21 luglio 1998, il
CONSORZIO precisava che la domanda concerneva il periodo
gennaio 1993 dicembre 1998.
2.Con sentenza 2539 del 2003 il tribunale di Napoli sezione
stralcio, accoglieva la domanda subordinata del Consorzio a
titolo di risarcimento per danni da inadempimento contrattuale
e condannava il comune al pagamento della somma di euro

3

£ 333.795.000 circa, con la contestale condanna del Comune a

596.709,14 oltre rivalutazione ed interessi ed alla rifusione
delle spese di lite.
3.Contro la decisione proponevano appello:
3.1. Appello principale il Comune che deduceva la carenza di
legittimazione attiva e passiva e la inesistenza di alcun

3.2. Appello incidentale proponevano le controparti in punto di
liquidazione del danno e di computo di rivalutazione e di
interessi.
4.LA Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata il 18
febbraio 2007, in accoglimento dell’appello del Comune e
rigettando lo appello incidentale, rigettava la domanda
proposta dal Consorzio e dalla sua consorziata e dichiarava
compensate le spese dei due gradi del giudizio.
5.Contro la decisione ricorre il CONSORZIO E LA SOCIETà DI
AUTOSOCCORSO deducendo quattro motivi di censura, illustrati da
memoria, resiste il COMUNE chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
6.11 ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei
quesiti, non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a
seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando e vizio della
motivazione in ordine alla legittimazione della consorziata
Autosoccorso 3M, per avanzare, unitamente al CONSORZIO la

4

vincolo contrattuale con le parti attrici.

domanda azionata con riferimento agli artt.1705, 2602, 2608,
2609, 2615 c.c.
Il quesito di diritto a ff 7 recita

“dica la Corte se un

Consorzio nei rapporti con i terzi rappresenta quale mandatario
le società consorziate e se pertanto una consorziata ,per la

partecipare direttamente ad un processi nel quale il Consorzio
aziona diritti propri del mandante’
dove la tesi è che la mandante poteva esercitare direttamente i
suoi diritti scaturiti dal contratto intercorso tra il
consorzio ed il Comune e che vi erano stati atti di diffida e
messa in mora in data 2 aprile 1992 e 28 ottobre 1993.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando e vizio della
motivazione per violazione degli artt. 1771 cc e 342 c.p.c. in
ordine alla mancata declaratoria da parte della Corte
territoriale della inammissibilità dello appello dedotta dal
Consorzio per mancata specificità dei motivi collegati alla
statuizione della sentenza impugnata.
Il quesito a ff

13 recita:”dica

la CORTE SE LA Corte DI

merito, esaminati i motivi di gravame ed accertato che gli
stessi non investono affatto alcuna statuizione della sentenza
di primo grado, come invece prescritto dallo art.342 c.p.c.,
doveva rilevare anche di ufficio la inammissibilità del gravame
e se conseguentemente doveva dichiarare anche la
inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune,

5

sua qualità di mandante deve ritenersi o meno legittimata a

se pertanto andava dichiarato anche il passaggio in giudicato
della intera sentenza di primo grado:”
Nel terzo motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio
della motivazione con pronuncia extra o ultra petitum, nonché
error in procedendo con riferimento allo art.112 c.p.c. nonché

Il quesito a ff 16 recita:

degli artt. 1771 e 1362 c.c.
“dica la Corte se la sentenza della

Corte di appello fondata su motivi non prospettati dal Comune
appellante e del tutto estranei alle motivazioni sulla base
delle quali è stata accolta dal tribunale la domanda
subordinata avanzata dal consorzio, nonché fondata su clausole
erroneamente comprese nel contratto che costituisce titolo
dedotto, sia o meno viziata di ultra ed extrapetizione e di
error in procedendo, per cui va cassata senza rinvio.”
Nel quarto motivo si deduce “Violazione e o falsa applicazione
di norme di diritto, art.1224 e 1227 c.c. nonché omessa
motivazione sulla limitazione del tempo per il quale spettano
gli interessi di mora,con riferimento allo art.360 c.p.c. sub 3
e 5.”
Il quesito di diritto a ff 17 recita:

“dica la Corte se gli

interessi moratori su somme liquidate a titolo di
risarcimento,ai sensi dello art.1224 cc spettano al creditore
fino al momento della decisione della causa o fino al momento
della estinzione del debito ”
6.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

6

%

In via preliminare si osserva che tutti e quattro motivi
dedotti, propongono contestualmente e cumulativamente censure
per error in iudicando e o in procedendo e censure per vizi
della motivazione che riguardano lo accertamento dei fatti
operato dai giudici del merito e censure che riguardano invece

interpretazione della norma da applicare nella fattispecie
concreta, ovvero la falsa applicazione della norma, intesa come
errore di sussunzione di tale fattispecie in una norma che non
le si addice.
IL MOTIVO CUMULATIVO per essere ammesso allo scrutinio della
CORTE, come censura di legittimità, deve allora sottostare ai
precetti imperativi di cui allo art.366 bis, correlato con lo
art.360 c.p.c. per il contenuto e gli oneri di specificazione
del ricorso, e proporre due distinti ed autonomi quesiti, un
quesito di fatto in relazione al quale si assume che il giudice
ha errato nello accertare il fatto che costituisce la
fattispecie considerata come materia del contendere, ed un
quesito di diritto, nel quale si sostiene che la fattispecie
accertata implica o la errata interpretazione della norma o la
errata sussunzione della fattispecie sotto la norma.
CONSEQUENTEMENTE l’analisi dei motivi evidenzia quanto segue:
1.1a inammissibilità del primo motivo, per la mancata
proposizione del quesito di fatto in ordine al quale si assume
il vizio della motivazione, e la inammissibilità in ordine al
quesito di diritto, posto che la fattispecie che si assume come

7

l’errore del giudice del merito nella individuazione ed

rapporto in essere tra il COMUNE e le controparti non trova un
riscontro documentale ritualmente precisato in una chiara
sintesi descrittiva, mancando inoltre la specificazione degli
atti processuali, dei documenti e dei contratti su cui il
contratto si fonda.

motivazione che dalla documentazione intercorsa in giudizio e
posta alla base della domanda attrice emerge che la società
consorziata non risulta avere mai sottoscritto alcun contratto
con il comune ,ed ha inoltre precisato a ff 9 della motivazione
che il Comune neppure ha assunto l’obbligo di pagare la
custodia in luogo dei proprietari contravventori,unici
obbligati al pagamento degli oneri di rimozione della custodia.
Ne segue che il quesito di diritto contenuto nel primo motivo
non specifica le ragioni della ricostruzione del rapporto
COMUNE, consorzio e consorziata, nei termini di un contratto di
prestazione di servizi dove la mandante era la consorziata e il
mandatario si obbligava verso corrispettivo con il comune, in
relazione alla custodia delle auto nei locali gestiti dalla
consorziata.
2.Inammissibilità del secondo motivo, cumulativo ma non
autonomo nella formulazione dei quesiti di diritto e di fatto
in ordine al vizio motivazionale, per la violazione dello
art.366 bis ed alla mancata chiara indicazione del tema della
decisione, che investiva la esistenza di un contratto tra il

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LA corte di appello ha in vero ritenuto a ff 7 e seguenti della

comune e la consorziata, quale mandante del consorzio nei
rapporti con il Comune stesso.
Il quesito di diritto propone invece un error i procedendo che
attiene alla impugnazione ed al tema del decidere che era
invece con effetto devolutivo pieno, dovendosi considerare ed

Comune.
3.Inammissibilità del terzo motivo,sul rilievo della mancanza
di autosufficienza, dandosi per certa la esistenza di un
rapporto contrattuale e di clausole contrattuali che non sono
state esattamente comprese, senza però dedurre i contratti e le
clausole e le parti a queste interessate, e senza contrastare
la chiara ratio decidendi che esclude che alcun contratto sia
stato dedotto e provato tra il Comune e la società consorziata,
come si legge a ff 7 ed 8 della motivazione della sentenza di
appello.
4.INAMMISSIBILITA’ del quarto motivo, vuoi per la mancanza del
quesito di fatto in relazione al vizio della motivazione, vuoi
per la incongruenza del quesito di diritto, che pone un dilemma
e non una regula iuris propositiva, senza peraltro precisare
quale sia la fattispecie di riferimento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di
cassazione nei confronti del COMUNE DI Napoli, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.

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esaminare anche il fondamento dello appello incidentale del

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il Consorzio
Neapolis CITTA’ Futura e AUTOSOCCORSO 3m s.c.c di MEOLA ANNA a
rifondere al COMUNE DI NAPOLI le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 7200,00 di cui euro 200,00 per
esborsi.

ROMA 10 DICEMBRE 2013.

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