Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4551 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23900-2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. cronol. 7741/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12.6.2019 il Tribunale di Ancona rigettò il ricorso di S.A. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Ancona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. S.A., cittadino del Senegal, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa delle minacce ed intimidazioni subite dalla seconda moglie del padre, che non aveva mai accettato la sua presenza in casa e non voleva che concorresse all’eredità con l’altro figlio.

1.2. Il Tribunale ritenne che dette dichiarazioni, ove credibili, fossero confinate nell’ambito della sfera personale e familiare. Accertò, sulla base del report EASO e da altre fonti qualificate ((OMISSIS), (OMISSIS)) che in (OMISSIS) non vi era una situazione di conflitto generalizzato e che anche nella regione di (OMISSIS) vi era stato il cessate il fuoco sicchè gli episodi di violenza erano sporadici e connessi ad attività criminali; in assenza di una condizione di vulnerabilità, rigetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso S.A. sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” non notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale giudicato inattendibile la storia narrata dal richiedente, che, invece, sarebbe genuina e veritiera, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; il giudice di merito avrebbe invece omesso di adempiere al suo dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi: il Tribunale non ha valutato la credibilità del racconto perchè, quand’anche la narrazione fosse stata credibile, i fatti avevano natura privata e non erano rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e del rilascio della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere il Tribunale ravvisato il danno grave inerente alla sua situazione personale ed alle condizioni del paese di origine.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di merito fatto ricorso, nell’istruzione della domanda, alle fonti qualificate relative alle condizioni esistenti nel paese di origine.

4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver valutato la grave situazione della sicurezza in (OMISSIS), risultante dal report di Amnesty International del 2017 e dal percorso di integrazione in corso, attestato da documentazione rilevante ai fini del suo radicamento sul territorio.

5. I motivi che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

5.4. Va, in primo luogo rilevato che il presunto danno grave proviene da un privato e non dallo Stato, nè il ricorrente allega di essersi rivolto alla Polizia o di aver denunciato il fatto, senza che lo Stato gli abbia offerto idonea protezione (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2019, n. 9043). Il ricorso è privo di specificità in quanto si limita a riportare norme di legge che si assumono violate e massime giurisprudenziale senza confrontarsi con la ratio della decisione.

5.5. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ha accertato, sulla base del report EASO e da altre fonti qualificate ((OMISSIS)) che in (OMISSIS) non vi era una situazione di conflitto generalizzato e che anche nella regione di (OMISSIS) vi era stato il cessate il fuoco sicchè gli episodi di violenza erano sporadici e connessi ad attività criminali. A fronte di tale motivazione, basata sull’esame delle fonti qualificate aggiornate al momento, il ricorrente allega il contenuto del report (OMISSIS) del 2019, senza specificare se tale fonte sia antecedente alla decisione e già vagliata dal giudice di merito, non essendo consentiti svolgere accertamenti di fatto in sede di legittimità. Gli elementi sopravvenuti non possono essere dedotti nel giudizio di legittimità ma giustificano la reiterazione della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 i cui presupposti sono infatti costituiti dalla presenza di “nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”. Osserva, inoltre, il collegio che il report “(OMISSIS)”, curato dal Ministero degli Esteri, è rivolto a fornire informazioni ai turisti e, pertanto, ha scopi e funzioni e non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti di protezione internazionale (Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, n. 8819).

5.6. Quanto alla censura relativa al diniego della protezione umanitaria, si osserva che l’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

5.7. Nel caso di specie, il ricorrente non allega alcuna forma di vulnerabilità nè un percorso di integrazione nel paese ospitante, nè, secondo il giudizio del Tribunale, basato sulle COI del paese di provenienza, vi era una compromissione dei diritti fondamentali in caso di rientro. Quanto all’indicazione di altre fonti attestanti lo stato di instabilità politica del (OMISSIS) e della regione di Tambacounda, se ne sottolinea l’irrilevanza perchè attinente alle condizioni generali del Paese e pertanto prive del requisito dell’individualizzazione, presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorni per motivi umanitari.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

6.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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