Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4551 del 11/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17030-2020 proposto da:
A.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA SCHERA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 16128/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato
il 04/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – A.D., cittadino del Ghana, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 4 maggio 2020 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non spiega difese, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini della eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione di una pluralità di disposizioni poste a regolare la materia, censurando in particolare il decreto impugnato con riguardo alla motivazione “in relazione alla mancata ritenzione della sussistenza dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per quanto attiene alla situazione in Ghana”.
Il secondo mezzo denuncia “carenza di istruttoria e motivazione”, censurando il decreto impugnato perché “il Collegio si è limitato ad indicare quanto già deciso dal Tribunale e dalla Commissione Territoriale senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti interni che ad oggi piegano il paese di provenienza del ricorrente”.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.
Il decreto impugnato ha escluso la sussistenza, nel paese di provenienza del richiedente, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e detto accertamento di merito il ricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare, peraltro adducendo una generica situazione di violazione dei diritti umani che non ha nulla a che vedere con il conflitto armato previsto dalla norma, con i caratteri evidenziati da questa Corte (Cass. 2 marzo 2021, n. 5675).
4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.
L’art. 360 c.p.c., non contempla l’impugnazione per cassazione “per carenza di istruttoria e motivazione”. D’altronde il motivo neppure si cimenta con il concreto contenuto del decreto impugnato, contrastandolo con argomentazioni stereotipate, come è reso manifesto dalla circostanza che il ricorrente abbia addebitato al giudice di merito di essersi appiattito su “quanto già deciso dal Tribunale e dalla Commissione Territoriale”, senza neppure avvedersi, dunque, che la decisione impugnata non è stata resa in sede di appello, ma, appunto, dal Tribunale.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022