Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4550 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4550 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA

sul ricorso 12827-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

2017
4573

PISTORINO ESTER;
– intimata –

avverso la sentenza definitiva n. 474/2012 della
CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2012

Data pubblicazione: 27/02/2018

R.G.N. 1007/2009;
avverso la sentenza non definitiva n. 1141/2011 della
CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2011

R.G.N. 1579/2009.

RILEVATO

che con le sentenze, quella non definitiva 13 dicembre 2011 e
quella definitiva del 10 maggio 2012, la Corte d’Appello di Milano,
in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva
la domanda proposta da Ester Pistorino nei confronti di Poste
Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei

6.11.2006/31.1.2007 e 2.4/30.6.2007, ai sensi dell’art. 2, comma
1 bis, d.lgs‹. n. 368/2001 come modificato dall’art. 1, comma 558,
della legge n. 266/2005, per lo svolgimento di mansioni di addetta
allo smistamento della posta presso L’Area Logistica Territoriale
Lombardia – Smistamento CMP Brescia, disponendo in suo favore
la riammissione in servizio ed il risarcimento del danno liquidato in
dieci mensilità oltre rivalutazione dalla data di messa in mora al
saldo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto l’illegittimità del secondo contratto per essere stata con
esso l’assunzione a termine reiterata senza il rispetto dei limiti
posti dalla disciplina comunitaria, stante l’inapplicabilità alla
fattispecie del disposto dell’art. 5, comma 4 bis, I. n. 247/2007;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, in
relazione alla quale l’intimato non ha svolto alcuna difesa;
– CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il
vizio di contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale
l’incongruità logica del convincimento espresso in ordine
all’illegittimità del secondo contratto per inosservanza dell’obbligo
motivazionale, avendo al contrario concluso per la legittimità del
primo a motivo della sua acausalità;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368/2001 nonché

contratti a termine conclusi tra le parti relativamente ai periodi

degli artt. 10 e 117 Cost., la Società ricorrente lamenta la non
conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte
territoriale della predetta disposizione anche sotto il profilo della
conformità alla disciplina comunitaria;
che, un ulteriore vizio di violazione di legge è dedotto nel terzo
motivo con riferimento all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001

e dell’art. 1, comma 43, lett. b, I. n. 247/2007;
che il vizio di motivazione dedotto nel quarto motivo attiene alla
mancata precisazione delle ragioni per cui la Corte territoriale non
ha ritenuto l’applicabilità alla fattispecie del limite dei 36 mesi
introdotto dalle disposizioni citate al punto che precede;
che, con il quinto motivo, la Società ricorrente, denunciando la
violazione e falsa applicazione dell’art. 32 I. n. 183/2010, imputa
alla Corte territoriale l’inosservanza dei criteri ivi posti ai fini della
determinazione dell’indennità onnicomprensiva spettante;
che i primi quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi,
possono essere trattati congiuntamente, devono ritenersi
pienamente fondati alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte che ha riconosciuto sia, sulla scorta della sentenza della
Corte costituzionale n. 214/2009, il carattere “acausale” della
norma in questione (cfr. per tutte Cass., SS.UU., n. 11374/2016)
sia l’applicabilità del comma 4 bis aggiunto dall’art. 1, comma 40,
I. n. 247/2007 ai contratti a termine stipulati anteriormente alla
sua entrata in vigore (cfr Cass., sez. lavr26674/2016);
che, pertanto, restando assorbito il quinto motivo, relativo alle
conseguenze sanzionatorie dell’illegittimità della cessazione del
rapporto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata
con definizione nel merito della controversia da parte di questo
Collegio ex art. 384 c.p.c. nel senso del rigetto della domanda di
cui al ricorso introduttivo con attribuzione delle spese secondo il
criterio della soccombenza relativamente al presente giudizio di

ttt

legittimità e compensazione di quelle relative ai precedenti gradi
in considerazione dell’alterno esito degli stessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il
quinto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda di Ester Pistorino e condanna quest’ultima al

liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi,
oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge,
compensando tra le parti le spese dei gradi di merito
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 novembre
2017
Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario ,

pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che

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