Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4550 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4550 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Data pubblicazione: 26/02/2014

SENTENZA
sul ricorso 21835-2007 proposto da:
DvAn,F

gPIN

026684BUI02,

rappresentante pro

in

l

lgal

sig. GIORGIO FASOLINI,

tempore,

elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato AURELI ADRIANO unitamente
all’avvocato MANCINI LUCIANO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GINOCCHIO PIERMARCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio

1

4

dell’avvocato
rappresenta

FASANO
e

difende

ORESTE

MICHELE,

unitamente

che

lo

all’avvocato

SANTANIELLO LEOPOLDO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ORESTE MICHELE FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.

2

di BRESCIA, depositata il 12/06/2006 R.G.N. 30046/02;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Piermarco GINOCCHIO, erede testamentario della madre Maria
Rosa Daminelli, ha iscritto ipoteca giudiziale, in data 18
giugno 1984, nei confronti della DEREF SPA, su un terreno di are
15,90 sito in Chiuduno-Bergamo, per lo importo di £ 20.692.081.

emessa dalla Corte di appello di Brescia quale giudice di
rinvio, sentenza che rigettava l’appello della società STARA poi
ASTAR ed ora Deref avente causa dalla Stara.
2.La Deref già srl aveva chiesto al tribunale di Bergamo la
cancellazione della ipoteca e la condanna del Ginocchio al
risarcimento dei danni. Ha resistito il Ginocchio sostenendo che
la Deref, quale acquirente un corso di causa dello immobile da
cui provenivano le immissioni da parte della società Stara, era
subentrata nella materia litigiosa, di guisa che l’ipoteca era
stata posta a garanzia delle spese processuali.
3.11 Tribunale di Bergamo con sentenza del 17 giugno 2002 ha
rigettato la domanda della Deref ritenendo legittima la
iscrizione della ipoteca giudiziaria.
4.Contro la sentenza proponeva appello la Deref sulla base di
tre motivi e deduceva richieste istruttorie, la controparte
proponeva appello incidentale in punto di spese.
5.La Corte di appello di BRESCIA con sentenza del 12 giugno 2006
ha rigettato lo appello principale della DEREF confermando la
statuizione del tribunale ma ha accolto l’appello incidentale in

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Tali somme erano dovute in base alla sentenza n.560 del 1993

punto di spese di primo grado, liquidate in favore del Ginocchio
e condannando la società a rifondere le spese di secondo grado.
6.Contro la decisione ricorre la Deref deducendo tre motivi di
ricorso; resiste Ginocchio, deducendo la inammissibilità o la
infondatezza della impugnazione.

moTrvI

DELLA DECISIONE.

7.11 ricorso merita accoglimento per quanto di ragione e la
sentenza di appello deve essere cassata con rinvio anche per le
spese di questo giudizio, per le seguenti considerazioni.
Premesso che il ricorso in relazione al tempo della
pubblicazione della sentenza è soggetto al regime dei quesiti,
si darà per chiarezza dapprima una sintesi dei motivi ed a
seguire si diranno le ragioni dello accoglimento.
7.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione
degli artt. 91,111,474 cod.p.c. ed il quesito è formulato a ff 5
facendo rilevare in premessa che la DEREF ha eccepito il difetto
del titolo esecutivo nei suoi confronti, posto che la condanna
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del
successivo giudizio di rinvio tra il Ginocchio e le società
Stara, Astar ecc. e la DEREF ha subito la esecuzione quale
successore a titolo particolare.
CITA a sostegno la decisione di questa III sezione civile del 31
ottobre 2005 n.2117 ed il principio di diritto da questa
affermato nel senso che qualora il successore a titolo

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IL controricorrente ha prodotto memoria.

particolare sia rimasto estraneo al processo proseguito tra le
parti originarie, egli non può subire gli effetti della sentenza
definitiva di tale giudizio quanto alla condanna al pagamento
delle spese processuali.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando e vizio

sentenza che prevedeva l’ordine di cessare le immissioni nocive
non prevedeva alcun obbligo di trascrizione immobiliare.
Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione
dello art.2043 c.c. sul rilievo che essendo illegittima la
iscrizione ipotecaria e dovendosi ordinare la cancellazione,
resta da stabilire il quantum debeatur del risarcimento chiesto
sin dall’atto introduttivo.
RESISTE la parte controricorrente con controricorso e memoria,
deducendo:
a.la inammissibilità del primo motivo di ricorso sul rilievo che
la questione in esso proposta è nuova, in quanto il ricorrente
ha dato per pacifica la opponibilità della sentenza al primo
successore a titolo particolare della res litigiosa, senza fare
distinzione tra effetti sostanziali ed effetti di rito;
b.deduce la inammissibilità e infondatezza del secondo motivo,
sul rilievo che le censure, nella loro complessità costituiscono
un ampliamento del tema del decidere, per la ragione che il
subentro nel diritto controverso non poteva essere escluso dal
fatto che la attività inquinante svolta nel cantiere di Chiuduno
era cessata nel 1978, e che oggetto della azienda concessa in

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della motivazione si punti decisivi, rimarcandosi che la

affitto poteva essere anche una azienda nella fase statica e non
ancora dinamica. DEDUCE inoltre a sostegno la ratio legis di cui
all’art.67 della legge fallimentare per sostenere che essa
costituisce una applicazione pratica del principio di
continuità, che mediante il ricorso alla cd sostituzione

successione della res litigiosa.
c.deduce infine la inammissibilità del terzo motivo sul rilievo
della genericità della censura che intende porre una nuova
valutazione del merito della causa.
LA MEMORIA insiste nella illustrazione delle tesi.
7.2. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO:
Il motivo merita accoglimento in relazione al segnalato error in
iudicando, che non costituisce questione nuova, avendo la
società ricorrente sollevato nel giudizio sia in primo che
secondo grado la eccezione del difetto del titolo esecutivo nei
suoi confronti, sulla base di un principio di diritto affermato
da questa CORTE nella sentenza del 31 ottobre 2005 n.21107 per
analoga fattispecie, e cioè deducendo che la sentenza bresciana
del 1993 messa in esecuzione esclusivamente per ottenere il
rimborso delle spese del giudizio di legittimità e del
successivo giudizio di rinvio, non poteva costituire titolo nei
confronti della società DEREF rimasta estranea al processo
proseguito tra le parti originarie.
LE RAGIONI DI TALE esclusione derivano dalla distinzione tra
gli effetti sostanziali della sentenza posta in esecuzione, che

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processuale permea e caratterizza anche lo istituto nella

devono essere sopportati da chi succede a titolo particolare nel
diritto controverso, ed effetti processuali che possono
riguardare solo le parti processuali, di guida che la
statuizione relativa alle spese processuali non può estendersi,
per ragioni di continenza e di merito, a chi è rimasto estraneo

Il principio di diritto affermato nel precedente specifico del
2005 al punto 5.1 della motivazione, viene qui condiviso, con la
precisazione che il creditore esecutante bene poteva provare che
il titolo di successione particolare aveva ad oggetto anche il
carico delle spese processuali, ma tale prova nel caso di specie
non è stata neppure prospettata o documentata.
RESTANO pertanto assorbiti gli altri motivi.
La cassazione è con rinvio alla Corte di appello di BRESCIA in
diversa composizione, la quale provvederà anche in punto di
spese esaminando nel merito le ragioni di danno e di ripetizione
esposte dalla parte ingiustamente esecutata.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, cassa e rinvia alla stessa
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA in diversa composizione anche per le
spese di questo giudizio di cassazione.
ROMA 10 DICEMBRE 2013.

al processo.

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