Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4550 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/02/2017), n. 4550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1114/2016 proposto da:
B.F., B.A.P., B.L.,
C.M.A., B.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato FRANCESCO PAOLO FERRAGONIO;
– ricorrenti –
contro
P.A., P.C., P.M., P.S.,
P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GOTTARDO 21,
presso lo studio dell’avvocato LUCIA CARINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato CESARE CAPOTORTO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1703/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
SCODITTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è intervenuta rituale rinuncia;
rilevato che non si deve provvedere sulla spese del giudizio stante l’adesione alla rinuncia da parte della parte intimata.
PQM
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017