Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4550 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25919-2019 proposto da:

K.C., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 18.7.2019 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di K.C. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione il K. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e comma 7, nella parte in cui stabilisce che il giudizio di merito finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Ad avviso del ricorrente, l’abrogazione del giudizio di appello e la previsione del rito camerale comporterebbe una ingiusta compressione del diritto di difesa del richiedente asilo.

La censura è manifestamente infondata.

Va premesso che non si ravvisa alcuna norma di rango costituzionale che preveda l’obbligo del doppio grado di giurisdizione in materia civile. Il legislatore ordinario, pertanto, è libero di prevedere che, in determinate materie, il giudice si pronunci in unico grado o con provvedimento non appellabile. Ciò è previsto, peraltro, non soltanto in materia di protezione internazionale, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 13 del 2017, convertito in L. n. 46 del 2017, bensì in numerose altre ipotesi, in cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia ritenuto preferibile, in ragione della tipologia degli interessi in gioco, delle posizioni soggettive coinvolte nel giudizio, della sussistenza di peculiari esigenze di celerità, ovvero dell’esistenza di una fase precedente a quella giurisdizionale, nella quale sia comunque assicurato un confronto dialettico tra le parti, accordare una forma di tutela in unico grado, ovvero prevedere la non reclamabilità, o l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del giudizio di merito. Gli unici limiti che il legislatore deve osservare, nell’esercizio della predetta discrezionalità, sono quelli della necessità di assicurare l’effettività del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., di non introdurre trattamenti irragionevolmente differenziati a detrimento dei diritti di talune categorie di soggetti, in aderenza al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., e di assicurare il rispetto dei principi del cd. giusto processo, stabiliti dall’art. 111 Cost. Nessuno di detti limiti è violato nel caso di specie, posto che la struttura del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale garantisce da un lato la piena esplicazione del contraddittorio tra le parti, e dall’altro lato il pieno rispetto del diritto di azione e difesa in giudizio del richiedente asilo. Nè, di conseguenza, si configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, posto che la peculiare disciplina del giudizio in esame appare coerente con le esigenze che ad esso sono sottese.

Occorre infatti considerare che nella materia della protezione internazionale ed umanitaria il giudice ordinario non esercita un sindacato limitato alla regolarità dell’atto impugnato, con il quale la commissione territoriale concede, o nega, la tutela in concreto invocata dal richiedente, o del procedimento che è stato in concreto seguito per l’adozione di detto atto. La cognizione del giudice ordinario, infatti, ha ad oggetto la spettanza del diritto soggettivo alla protezione invocato dallo straniero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32045 dell’11/12/2018, in particolare pagg. 6 e ss., e Cass. Sez. U, Sentenza n. 32177 del 12/12/2018, in particolare pagg. 9 e ss.; nonchè Cass. Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017, Rv. 643118).

Ne consegue che in sede giurisdizionale si realizza la garanzia del contraddittorio pieno tra le parti ed il giudice si pronuncia sul diritto soggettivo alla protezione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017, Rv. 643652; nonchè la recente Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, in particolare alle pagg. 12 e ss.), con conseguente irrilevanza delle eventuali nullità relative al procedimento svoltosi innanzi le commissioni territoriali.

Il procedimento in camera di consiglio è certamente adeguato ad assicurare adeguata tutela al diritto di difesa del richiedente asilo, posto che esso prevede la garanzia del contraddittorio tra le parti e consente al ricorrente, in vista del peculiare carattere deformalizzato del procedimento, di introdurre i temi di indagine ed i fatti ritenuti rilevanti a sostegno della domanda di protezione, internazionale o umanitaria, senza onere di rispettare la scansione temporale e le preclusioni previste invece dal rito civile ordinario.

Peraltro va considerato che i più recenti approdi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, la sentenza 26.7.2017, resa nella causa C-348/16, Moussa Sacko; la sentenza del 19 marzo 2020, resa nella causa C-406/18, LH c/ Bevandorlasi es MenekQltugyi Hivatal; e la sentenza del 6 luglio 2020, resa nella causa C-517/17, Mikiyos Addis) hanno, complessivamente, affermato che:

1) nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessaria e sufficiente almeno una audizione del richiedente asilo;

2) ove questa si svolga nella fase amministrativa, il relativo verbale o trascrizione deve essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione;

3) detto giudice deve sempre essere libero di fissare una nuova audizione, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda.

Questa Corte, in perfetta aderenza con la linea interpretativa seguita dalla Corte di Giustizia – ed, anzi, anticipandone in un certo senso il definitivo approdo – è pervenuta ad analoghe conclusioni, precisando che “ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871); che “… è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020, Rv. 658247); ed infine (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, non massimata) che, fermo il principio per cui l’obbligo di fissazione dell’udienza non implica automaticamente anche quello di rinnovare l’audizione del richiedente, il giudice è tuttavia tenuto a disporla quando:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda di asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. c)), poichè in tal caso va assicurato il confronto tra il giudice ed il richiedente, ed il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, su detti nuovi elementi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa;

b) il giudice ritenga necessaria una nuova audizione, anche in assenza di nuove deduzioni, per acquisire chiarimenti in ordine alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione nelle dichiarazioni del richiedente asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a) e b));

c) il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. b)).

In tal modo, è stato comunque assicurato il diritto del richiedente asilo ad un effettivo contatto con il proprio giudice, al duplice fine di consentire al primo di poter spiegare eventuali dettagli del proprio racconto e svolgere quindi con pienezza il suo diritto di difesa, ed al secondo di esercitare in maniera effettiva il proprio diritto-dovere di cooperazione istruttoria, ed in vista della superiore esigenza di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda, in aderenza al disposto dell’art. 46, par. 3, della Direttiva procedure.

In conclusione, poichè il richiedente asilo ha diritto ad essere ascoltato, almeno in una occasione, in sede amministrativa o giurisdizionale; il relativo verbale o trascrizione dev’essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di asilo; quest’ultimo può rinnovare l’audizione ove ne ravvisi la necessità, pur in presenza della videoregistrazione del primo colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale; lo stesso deve disporre detto rinnovo ogni qualvolta nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa, ovvero quando il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile; si può concludere che la struttura del giudizio camerale, nella sua declinazione conseguente all’attività interpretativa della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, sia idonea ad assicurare la piena protezione del diritto di difesa del richiedente asilo, consentendo al contempo il sollecito esame della domanda di protezione, il che corrisponde, peraltro, ad un preciso interesse del richiedente stesso.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la concessione della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile, in quanto il giudice di merito ha tenuto conto della circostanza, svolgendo la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298) ed escludendo, all’esito della stessa, che il ricorrente sia esposto, in caso di rientro in Guinea, suo Paese di origine, al rischio di subire lesioni al nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Va peraltro evidenziato -ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della censura, così come essa è formulata – che nel ricorso non viene indicato alcun profilo di integrazione in Italia, nè di vulnerabilità individuale del richiedente asilo, mentre ci si diffonde sul punto dell’inapplicabilità della disciplina della protezione speciale, introdotta in sostituzione della protezione umanitaria dal D.L. n. 113 del 2018, la cui applicazione è stata tuttavia espressamente esclusa dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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