Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4550 del 11/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17641-2020 proposto da:
D.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 4000/2020 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato l’08/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – D.M., senegalese, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto dell’8 giugno 2020, con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi a scrivere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, oltre che dell’art. 6 Cedu, e del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale di Milano omesso di disporre l’audizione personale del richiedente in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla commissione territoriale.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il tribunale di Milano omesso l’esame dei requisiti di vulnerabilità del ricorrente in relazione alla protezione umanitaria, avendo escluso la sussistenza dei relativi presupposti sulla base di un ragionamento del tutto illogico, in quanto fondato sulla scarsa credibilità del ricorrente.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. immigrazione, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, per avere il tribunale di Milano rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in favore del ricorrente, senza avere indagato se la vulnerabilità potesse discendere da una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.
Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312).
Tale indicazione nel caso di specie totalmente carente.
4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.
Esso non ha nulla a che vedere con il contenuto del provvedimento impugnato, che ha sì ritenuto non credibile la narrazione del richiedente, ma non ha affatto dedotto dalla non credibilità l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, della quale ha trattato al paragrafo 12, se non, del tutto legittimamente, per quanto concernente l’ipotetico pericolo derivante dalla reimmissione nel contesto di provenienza, con particolare riguardo al paventato rischio di essere ucciso dallo zio, del quale, in sua assenza, avrebbe messo incinta la moglie.
4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.
Esso non si misura con la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato.
Presupposto del giudizio di vulnerabilità desunto dal rapporto tra le condizioni di partenza e quelle realizzate dal richiedente attraverso il radicamento in Italia e’, appunto, che detto radicamento si sia concretizzato: il che è quanto il Tribunale ha escluso, osservando, con accertamento di merito insindacabile in questa sede, che gli elementi ricavabili dalla lettura della documentazione offerta (svolgimento di attività lavorative di volontariato) “denotano una situazione di per sé non indicativa di un effettivo radicamento in Italia”, neppure riscontrandosi “una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale è quella che il ricorrente risulta aver condotto nel Paese di origine”.
Accertamento di merito, quest’ultimo, che il ricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022