Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 455 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7304-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ROSA

VIGGIANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C., V.H.R., V.L.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

SIBA AZIENDE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6170/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 6/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato VIGGIANO Rosa, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ADRIANI Riccardo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da V.H.R. di simulazione del contratto, con cui padre defunto, V.R., aveva venduto alla convivente P.A. un immobile, nonchè di nullità della compravendita da quest’ultima effettuata a favore della Siba Aziende srl qualche giorno dopo la morte del V..

La Corte di appello territoriale, con sentenza dep. il 26 novembre 2002, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’appello proposto dalla P. sul rilievo che non era stata ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza 20 settembre 2001 nei confronti degli eredi V., atteso che la notificazione nei confronti della coerede V.L.M. era avvenuta tardivamente.

Su ricorso proposto dalla P., la Corte di Cassazione annullava la decisione, rilevando che – dovendo aversi riguardo al momento dell’affidamenteo all’ufficiale giudiziario quanto al perfezionamento per il notificante della notificazione di un atto procesuale l’atto era stato consegnato in un momento anteriore alla scadenza del termine assegnato.

Per quel che riguardava il ricorso incidentale condizionato con cui V.H.R. e L.C. avevano denunciato la inammissibilità dell’appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della vedova del V., L.C., i Giudici legittimità lo dichiaravano assorbito, osservando che in appello era stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del venditori e che la presenza della vedova era stata solo marginalmente indicata in una delle memorie depositate in corso di causa; spetterà al giudice di rinvio stabilire i provvedimenti da adottare nel giudizio di appello a seguito della omessa chiamata in causa della suddetta.

Con sentenza dep. 6 dicembre 2012 la Corte di appello di Roma, pronunciando quale giudice di rinvio, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla P. sul rilievo che l’integrazione del contraddittorio era stata disposta nei confronti degli eredi V., che peraltro seppure evocati impersonalmente e collettivamente, erano già parti del giudizio di primo grado; l’integrazione era stata effettuata soltanto nei confronti di V.L.M. ma non pure dell’altra coerede, ovvero la moglie del de cuius, L.C.. Al riguardo, i Giudici ritenevano che la qualità di erede di quest’ultima non era in alcun modo controversa, che la medesima era stata parte del giudizio, tant’ è vero che alla predetta era stato notificato sia il ricorso per cassazione sia l’atto di riassunzione; che, atteso l’oggetto del giudizio, si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.R., quale chiamata all’eredità di P.A. sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmene va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva di P.R., che si era dichiarata chiamata all’eredità di P.A. invocando il testamento pubblicato il 4 luglio 2008, dalla predetta redatto in suo favore: seppure si fa riferimento alla qualità di chiamata all’eredità, lo stesso contenuto del ricorso, con cui si fanno valere diritti immobiliari che sarebbero spettati ad Aurelia e che alla ricorrente sarebbero pervenuti in base al predetto testamento, è indice ed espressione della volontà di accettazione tacita dell’eredità da parte di colei che in effetti agisce (necessariamente) quale erede.

1.1- L’unico motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che la L.C. rivestisse la qualità di erede, quando la stessa non era stata neppure chiamata all’eredità in considerazione che con successivi testamenti le figlie V.H.R. e V.L.M. erano state istituite uniche eredi dal de cuius V.R.; la moglie separata poteva considerarsi legittimaria pretermessa che, soltanto all’esito favorevole dell’esperimento della azione di riduzione, acquista la qualità di erede. L’ordine di integrazione del contraddittorio era stato disposto nei confronti della sola coerede L.M..

1.2. – Il motivo è fondato.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, atteso che la ricorrente – indipendetemente dalla intestazione del motivo (del tutto irrilevante) – denuncia, a stregua delle ragioni fatte valere a fondamento della censura, l’errore processuale consistito nell’avere ritenuto litisconsorte necessario un soggetto che tale non era, con conseguente illegittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio e di decalaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per inottemperanza ad esso.

Occorre qui rilevare che la sentenza impugnata ha ritenuto che la qualità di erede della predetta non era controversa, mentre deve escludersi che con la sentenza n. 879/08 la Corte di cassazione, dichiarando assorbito il ricorso incidentale, si sia pronunciata sulla questione. Ed invero la S.C. non ha compiuto alcun accertamento al riguardo, limitandosi, da un lato, a prendere atto della omessa chiamata in causa della moglie del de cuius, L.C. e, dall’altro, rinviando al giudice di merito ogni verifica e determinazione in ordine a tale omissione.

Ciò posto, secondo quanto risultava dalla sentenza n. 4206/02 della Corte di appello di Roma, H.R. e V.L.M. erano state istituite dal de cuius con i testamenti olografi uniche eredi ed era stato ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sola coerede M..

Ne consegue, che la Corte ha del tutto erroneamente ritenuto che anche la moglie del de cuius, L.C., fosse da considerare coerede e, come tale, litisconsorte necessario, dovendo qui ricordarsi che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all’esito favorevole dell’azione di riduzione.

La sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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