Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4549 del 27/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 4549 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 17989-2012 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNCLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4450

VARGIU MICHELA C.F. VRGMHL77L11B354G, AZIENDA USL/8
SARDEGNA;
– intimati –

Data pubblicazione: 27/02/2018

Nonché da:
VARGIU MICHELA C.F. VRGMHL77L41B354G, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, AZIENDA USL/8
SARDEGNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 157/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 22/03/2012 R.G.N.
178/2011.

GIULIANA MURINO, giusta delega in atti;

RILEVATO IN FATTO
che, l’INPS propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
157/2012, depositata il 27/3/2012, con la quale la Corte d’appello di Cagliari
aveva riformato la pronuncia emessa dal giudice di prime cure in punto di
liquidazione delle spese del giudizio, disponendo la condanna dell’INPS al
pagamento della metà delle spese processuali;
che, avverso la pronuncia d’appello ricorre l’INPS affidando il gravame a
quattro motivi;
che, la ricorrente in primo grado, Vargiu Michela, aveva convenuto l’INPS
e l’Azienda USL. n. 8, per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di
assistenza e all’esenzione ticket, e, che in questo grado di giudizio difende con
controricorso e ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo il ricorrente Istituto lamenta in relazione
all’art.360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 156, secondo comma c.p.c, per
contrasto insanabile tra la motivazione della sentenza impugnata, laddove la
Corte territoriale afferma:” in riforma dell’impugnata sentenza l’Azienda USL n.
8 deve essere condannata alla rifusione di metà delle spese del giudizio di
primo grado, ed il dispositivo, nel quale, invece:”condanna l’INPS al
pagamento della metà delle spese del giudizio di primo grado che liquida in
euro 580,00, di cui 360,00 per diritti e 156,00 per onorari e della metà delle
spese del giudizio di appello, che liquida in euro 337,00 di cui 100,00 per diritti
e 200,00 per onorari”;
che, con il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.,
la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere incorsa la Corte del merito nel vizio

i

Udienza del 14 novembre 2017 – Aula B
n. 31 del ruolo – RG n. 17989/12
Presidente:MAMMONE – Relatore:Perinu

di ultrapetizione, atteso che la sentenza di primo grado aveva disposto la
reiezione della domanda proposta nei confronti dell’INPS;

che, con il quarto motivo viene lamentata in relazione all’art. 360, n.3.,
c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale
violato il principio di soccombenza, avendo condannato l’Istituto, attuale
ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio, nonostante lo stesso non
fosse risultato soccombente nel relativo procedimento;
che, con ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, Vargiu Michela
lamenta in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 156,
secondo comma, c.p.c., per contrasto, nella sentenza di secondo grado, tra il
dispositivo e la motivazione;

r

iche, i motivi di ricorso risultano, pertanto, strettamente connessi, e
iiiragioni di ordine logico vanno trattati congiuntamente;

rríéi

che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro
il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della
sentenza (ex plurimis Cass. n. 29490/2008);
che, nel caso di specie la motivazione, oggetto di censura, si articola in
due proposizioni, e che nella prima proposizione viene dichiarato che
l’appellante, Vargiu Michela, aveva diritto alla rifusione delle spese sostenute
per il tardivo riconoscimento della prestazione richiesta in causa;
che, con la seconda proposizione, conseguenziale alla prima viene
condannata l’Azienda USL n.8 alla rifusione della metà delle spese del giudizio
di primo grado;
che, nel dispositivo viene, invece, condannata al pagamento, parziale,
delle spese del giudizio di primo grado l’INPS;
che, in considerazione di ciò appare, nel caso di specie, sussistente un
contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina l’insanabile
nullità della sentenza oggetto del presente giudizio, in quanto, tale contrasto
non consente di individuare il concreto comando giudiziale;
che, per quanto precede, il ricorso va accolto sulla base del divisato primo
motivo ed assorbiti gli altri motivi di gravame ed il ricorso incidentale;
2

che, con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, nn. 3 e
4, c.p.c., la violazione degli artt. nn. 324 c.p.c., e 2909 c.c., per violazione di
giudicato interno, atteso che la sentenza di prime cure aveva riconosciuto
fondata la sola domanda proposta nei confronti della Azienda Usl n.8, e non
quella avanzata nei confronti dell’INPS;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte del
merito competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri
motivi ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte
d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.
Il Presidente

11hMzionarioG
Dott.ssa

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA