Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4549 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 24/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33098-2018 proposto da:

M.S., MA.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO LEONARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO

UBALDI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1146/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 M.S. e Ma.Gi. quali legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche l’Unione Ciclistica Monsummanese e Monsummanese Ciclismo impugnavano gli avvisi di accertamento per II.DD. relativi alle annualità di imposta 2010-12.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia rigettava i ricorsi.

3. Sulle impugnazioni dei contribuenti la Commissione Tributaria Regionale respingeva gli appelli, previa riunione degli stessi, ritenendo in particolare accertato sulla base della documentazione agli atti, in particolare del pvc, il consapevole svolgimento di attività di impresa in evasione di imposta, attraverso un meccanismo di false fatturazioni con ritorno agli autori delle sponsorizzazioni.

4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERTATO

CHE:

1. Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la CTR da un lato affermato l’operatività della maturazione del reddito di impresa oggetto delle riprese ad imposta e, dall’altro, ritenuto che gli elementi di prova forniti dai contribuenti consentissero di dimostrare che le associazioni sportive in questione “partecipavano effettivamente alla gestione di un’attività dilettantistica nel settore del ciclismo. E ciò anche per il tramite di contributi di provenienza pubblica.”;

2. Il motivo è inammissibile, per più ragioni.

2.1 La Corte rammenta innanzitutto che: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01); nel caso di specie in effetti il motivo di ricorso non riporta un passaggio apprezzabile della sentenza impugnata, limitandosi a citare il breve inciso sopra riportato nell’identificazione del motivo, ponendosi così al limite già nella sua formulazione;

2. In ogni caso, premesso il fatto che lo svolgimento di attività sportiva è compatibile con l’accertamento in fatto del giudice di appello di svolgimento di attività di impresa in evasione di imposta, attraverso un meccanismo di false fatturazioni in relazione a sponsorizzazioni e dunque non vi è contraddittorietà della motivazione, i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno concordemente ritenuto fondata la ripresa nel merito sulla base del quadro istruttorio agli atti. A fronte di ciò, il mezzo di impugnazione in esame non si articola come vizio motivazionale sforzandosi di evidenziare elementi di prova agli atti decisivi e contrari al fatto accertato ma, formalmente articolato come violazione di legge, costituisce la riproposizione in Cassazione della richiesta di rivalutazione della medesima prova vagliata dalla CTR, ed incappa nella preclusione della “doppia conforme”. Va infatti ribadito che “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774). Nel caso di specie all’evidenza i ricorrenti non hanno assolto a tale onere, evidenziando diverse rationes decidendi da parte dei due gradi di merito circa la decisione della questione qui riproposta.

2.1 Per tutte le concorrenti ragioni esposte il ricorso è inammissibile e seguono alla soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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