Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4549 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9460-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

Contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CAMERINO 15,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINO IMBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1255/2018 della CORTE MILANO, depositata il

18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

24/11/2020 dal Consigliere DE FELICE ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.L. aveva adito il Tribunale di Milano per sentir condannare l’Inps a corrisponderle quanto dovuto a titolo di t.f.r. per il rapporto di lavoro intercorso con la società Fi. Lo. s.r.l. presso cui aveva prestato attività lavorativa dal 1996 al 2010, essendo in seguito transitata, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società Fi. Forever s.r.l., quale cessionaria del ramo d’azienda;

il Tribunale aveva rigettato la domanda di pagamento del t.f.r. da parte del Fondo di garanzia, ritenendo che esso andasse richiesto alla cessionaria in bonis, solidalmente responsabile con la cedente ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato l’Inps (Fondo di garanzia) a corrispondere a D.L. quanto dovuto a titolo di t.f.r. (Euro 1.922, 85), riducendone il quantum avendo accertato che nelle more del giudizio di primo grado la società Fi. Forever aveva già corrisposto alla lavoratrice Euro 6.133 lordi al medesimo titolo;

così quantificata la residua quota spettante all’appellante, ha ritenuto legittima la richiesta avanzata al Fondo di Garanzia per la sussistenza dei requisiti di legge: 1) insolvenza del debitore a seguito della declaratoria di fallimento; 2) cessazione del rapporto di lavoro sia col cedente che col cessionario;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; D.L. ha depositato tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta la violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, con riferimento all’art. 2112 c.c., sostenendo che la lavoratrice avrebbe dovuto rivolgersi alla società coobbligata in bonis del datore insolvente, cioè nel caso di specie alla cessionaria Figurella Forever s.r.l., che non versava all’epoca in stato d’insolvenza (p. 8 ric.);

il ricorrente si appella al principio di diritto affermato da Cass. n. 19277 del 2018, secondo cui la L. n. 297 del 1982, art. 2, e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poichè il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2;

l’Inps è consapevole del principio espresso da questa Corte con la sentenza Cass. n. 26021 del 2018, con cui si è affermato che nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, l’intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS per la corresponsione del t.f.r. non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo “pro quota”, per il medesimo debito, e tuttavia lo sottopone a critica, sottolineando la natura sussidiaria della copertura previdenziale;

sostiene che l’affermazione contenuta nella sentenza appena richiamata collida con i principi che governano la circolazione del complesso aziendale, ove le norme istitutive del Fondo di garanzia devono necessariamente interagire con le norme istitutive della responsabilità solidale fra il datore e gli altri soggetti coobbligati;

secondo l’Inps la disciplina del Fondo di garanzia andrebbe, infatti, coordinata con l’art. 2112 c.c. e pertanto, il riferimento letterale al “datore di lavoro” contenuto nella L. n. 297 del 1982, art. 2, nel caso di cessione d’azienda contemplerebbe la posizione soggettiva datoriale nel suo complesso, sì come comprensiva del cedente e del cessionario;

la lettura proposta si porrebbe coerenza con quanto previsto dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 23 del 2001 in materia di trasferimento d’azienda, la quale esclude l’intervento della tutela pubblica dei crediti dei lavoratori in tutti i casi in cui le obbligazioni del cedente insolvente possano essere soddisfatte, anche solo in via solidale, dal cessionario in bonis, nei cui confronti la eventuale traslazione del debito sul Fondo di garanzia assumerebbe il senso di una manleva da un’obbligazione assunta per legge;

l’istituto esclude infine che la soluzione proposta induca a un aggravio nei confronti del lavoratore, atteso che la tutela prestata dal meccanismo solidaristico non sarebbe dissimile da quella di tutti i lavoratori delle imprese in bonis che non avrebbero accesso al Fondo di Garanzia in virtù del non assoggettamento del datore di lavoro alla procedura concorsuale;

pone, in conclusione, il tema dell’eventuale surroga dell’istituto nei confronti del cessionario in bonis, qualora l’Inps abbia corrisposto al lavoratore quanto dovuto dal cedente sottoposto a procedura concorsuale;

atteso che le questioni sollevate dall’Inps nella memoria difensiva non hanno trovato un definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte, e che le stesse sollecitano un chiarimento di rilievo nomofilattico, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale;

decide, pertanto, di rimettere la causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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