Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4549 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 11/02/2022), n.4549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18692-2020 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3993/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 05/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – M.M., gambiano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 5 giugno 2020, con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi ascrivere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, oltre che dell’art. 6 Cedu, e del principio del contraddittorio, per avere il Tribunale di Milano omesso di disporre l’audizione personale del richiedente in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi davanti alla commissione territoriale.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. immigrazione, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, per avere il Tribunale di Milano rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in favore del ricorrente, senza avere indagato se la vulnerabilità potesse discendere da una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312).

Tale indicazione nel caso di specie è totalmente carente.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso non si misura con la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento impugnato.

Presupposto del giudizio di vulnerabilità desunto dal rapporto tra le condizioni di partenza e quelle realizzate dal richiedente attraverso il radicamento in Italia e’, appunto, che detto radicamento si sia concretizzato: il che è quanto il Tribunale ha escluso, osservando, con accertamento di merito insindacabile in questa sede, che gli elementi ricavabili dalla lettura della documentazione offerta (partecipazione a corsi di formazione, attività lavorativa protrattasi per meno di due mesi, frequenza di un corso di italiano, tesseramento per la stagione calcistica 2018-2019 di terza categoria) “non sono di per sé idonei a costituire autonomo titolo per il riconoscimento della protezione umanitaria, né valida prova del radicamento del richiedente nel territorio”.

Accertamento di merito, quest’ultimo, che il ricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

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