Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4548 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4548 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 17955-2012 proposto da:
CHIANETTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA S. OTTATO 8, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA MARIA SEDDIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MINIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.
2017
4445

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
in persona del legale

SOCIALE C.F. 80078750587,

rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

Cartolarizzazione

S.C.C.I.
dei

S.P.A.

Crediti

Società
I.N.P.S.

di
C.F.

05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

1//

Data pubblicazione: 27/02/2018

CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/10/2011 R.G.N.
66/2010.

ot,

avverso la sentenza n. 1537/2011 della CORTE

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12.10.2011, la Corte d’appello di
Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
parzialmente rigettato l’opposizione proposta da Giovanni Chianetta
avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato ingiunto di
pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di un

che avverso tale pronuncia Giovanni Chianetta ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per
avere la Corte di merito avallato il ragionamento del primo giudice nella
parte in cui, valorizzando solo parzialmente la deposizione testimoniale
resa dal lavoratore Salvatore Sorce, aveva escluso che questi, nel
periodo compreso tra i mesi di settembre 2000 e giugno 2001 e tra i
mesi di settembre 2001 e giugno 2002, in cui aveva frequentato nelle
ore antimeridiane l’Istituto Ambrosini, avesse potuto rendere alcuna
prestazione lavorativa tra le ore 11 e le ore 15, laddove la deposizione
medesima, circoscrivendo l’arco temporale dell’impegno del predetto
lavoratore in due-tre volte a settimana dalle 19 alle 21, escludeva la
prestazione lavorativa antimeridiana anche nel restante periodo oggetto
di recupero;
che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte
territoriale valorizzato la deposizione resa dal predetto lavoratore in
occasione dell’accesso ispettivo in luogo di quella resa in occasione
dell’esame testimoniale, senza avvedersi dell’intima incongruenza tra le
due per ciò che riguardava la collocazione temporale della prestazione
effettuata;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, entrambi
fondandosi sulla lettura comparata delle dichiarazioni rilasciate dal
lavoratore in sede ispettiva e in occasione dell’esame testimoniale;
che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio
secondo cui, qualora venga censurata per cassazione una sentenza per

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collaboratore ritenuto suo dipendente;

incongruità o illogicità della motivazione derivante da mancata o
insufficiente o erronea valutazione di risultanze processuali (documenti,
deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u.,
ecc.), è imprescindibile, al fine di consentire a questa Corte di effettuare
il richiesto controllo anche in ordine alla decisività del fatto controverso,

insufficientemente o erroneamente valutate mediante integrale
trascrizione delle medesime nel ricorso, in , quanto il principio di
specificità del ricorso per cassazione consente il controllo solo sulla base
delle deduzioni in esso contenute, senza che questa Corte possa supplire
ad eventuali sue lacune con indagini integrative, che trasformerebbero
inevitabilmente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito
(cfr. in tal senso Cass. nn. 12984 del 2006, 9245 del 2007 e, più
recentemente, Cass. nn. 12801 del 2017, 19048 del 2016, 16900 del
2015);
che, nella specie, le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore Sorce in sede
ispettiva e in sede testimoniale non sono state trascritte in ricorso, se
non nel modo in cui esse erano state riassunte nella sentenza di primo
grado e nell’atto di appello, da reputarsi affatto insufficiente per poter
delibare in ordine alla sussistenza del vizio lamentato;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come
da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della
soccombenza;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
2.900,00, di cui C 2.700,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.

che il ricorrente precisi le risultanze che asserisce decisive o

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