Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4548 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4548 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11009-2008 proposto da:
SECCI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 54, presso lo studio dell’avvocato SPANGARO
LORENZO, che lo rappresenta, e difende unitamente all’avvocato
TRULLU GIANFRANCO giusta procura in atti;

– ricorrente contro
LA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

SO CIETA’

Zefrt -5

COOPERATIVA A R.L. 003201160237, in persona del suo legale

calg

rappresentante

pro tempore

Dott. ANDREA BONOMINI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso

Data pubblicazione: 26/02/2014

lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che la rappresenta e
difende giusta procura in atti;

– controricorrente nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 257/2007 della CORTE D’APPELLO dì
CAGLIARI, depositata il 13/09/2007, R,G.N. 542/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica utienza del
05/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 1995, Piliu Ismael Raoul, premesso
che il 19 ottobre 1993, mentre percorreva alla guida di un motociclo la
strada da Santadi a Siliqua, era venuto in collisione con un cavallo
fuoriuscito dall’azienda di Secci Mariano e, a causa della conseguente
caduta, aveva riportato lesioni personali, conveniva in giudizio, innanzi
al Tribunale di Cagliari, il Secci chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva e contestava la domanda, deducendo che la
responsabilità del fatto doveva essere ascritta alla condotta di guida
dell’attore, che procedeva ad eccessiva velocità, e chiedeva ed otteneva
di chiamare in causa la Cattolica di Assicurazioni Società coop. a r.l.
che si costituiva in giudizio, eccependo che il rischio non era coperto
dalla polizza e che, in ogni caso, il diritto era ormai prescritto.

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PILIU ISMAEL;

Il Tribunale adito, con sentenza del 15 giugno 2004, accertava la
responsabilità concorrente dell’attore e del convenuto nella collisione,
nella misura del 70% a carico del Secci e del restante 30% a carico del
Piliu, condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attore,
della somma di € 42.078,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti e

in causa.
Avverso tale decisione il Secci proponeva appello, cui resistevano gli
appellati che interponevano, a loro volta, appelli incidentali, di cui
quello della società assicuratrice era condizionato all’accoglimento della
domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dall’appellante
principale.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 13 settembre 2007,
rigettava sia l’appello principale che quello incidentale proposto dal
Piliu.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Secci ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Cattolica di Assicurazione soc. coop.
a r.1..
Piliu Ismael Raoul non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (13 settembre 2007).
2. Con il primo motivo é denunciata omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art. 360, primo comma, c.p.c.).
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rigettava la domanda di garanzia proposta nei confronti della chiamata

Assume il ricorrente che la Corte di merito ha confermato la sentenza
di primo grado ritenendo che l’appellante avesse assunto che il decorso
del termine di prescrizione fosse stato interrotto dall’invito, rivolto
dalla compagnia assicuratrice all’appellato, di sottoporsi ad una visita
medica ed inviato il 2 maggio 1994, nonché dalle successive richieste di

1994 e 13 gennaio 1995. Ad avviso del Secci, su tale presupposto e
rilevato che, ai sensi dell’art. 2952, quarto comma, c.c., la prescrizione
annuale del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne
dall’assicuratore decorre soltanto dal momento in cui il danneggiato
abbia rivolto le sue richieste all’assicurato, la Corte di appello ha
ritenuto che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, fossero
irrilevanti sia le comunicazioni inviate dalla compagnia al danneggiato
che le richieste da quest’ultimo formulate all’assicuratore prima della
proposizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei
confronti dell’assicurato con l’atto di citazione notificato il 21 marzo
1995 e, quindi, ha ritenuto già compiuta la prescrizione allorché in data
26 febbraio 1997 era stato notificato l’atto di citazione per chiamata in
causa alla compagnia di assicurazione.
Secondo il ricorrente la motivazione adottata sul punto dai Giudici del
secondo grado sarebbe in parte omessa ed in parte inidonea a
giustificare la decisione, avendo egli esposto nell’atto di appello che il
suo diritto nei confronti dell’assicuratore non poteva ritenersi
prescritto non perché fosse stata interrotta la prescrizione ma perché
era stato rinviato l’inizio della decorrenza della stessa, stante l’effetto
sospensivo della comunicazione all’assicuratore della richiesta
risarcitoria del danneggiato.
Rappresenta il Secci che, proprio per dimostrare che l’assicuratore
aveva ricevuto la predetta comunicazione in data anteriore al 2 maggio
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risarcimento dei danni dal Piliu inviate in data 10 giugno 1994, 5 luglio

1994 e comunque prima della proposizione della domanda del
danneggiato nei confronti del danneggiante, aveva prodotto la
raccomandata del 2 maggio 1994 con cui la predetta società aveva
inviato a presentarsi a visita medica il Piliu nonché le successive
raccomandate inviate da questi all’assicurazione, raccomandate che la

ritenuto, invece, prodotte per provare l’interruzione della prescrizione
che non era stata neppure allegata.
2.1. Il motivo all’esame è inammissibile, non essendo assistito da un
distinto momento di sintesi (cd. quesito di fatto) che metta in luce il
fatto controverso ovvero le contraddizioni e le deficienze della
motivazione della sentenza impugnata, nel contesto della specifica
fattispecie dedotta in giudizio, secondo le prescrizioni di cui all’art. 366
bis c.p.c, nella lettura datane dal “diritto vivente” (v., exp/urimis, Cass.,
sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass., ord., 18 luglio 2007, n.
16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019; Cass. 27 ottobre 2011, n.
22453 e Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
3. Con il secondo motivo, corredato di quesito di diritto, si denuncia
“violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti la
sospensione della prescrizione (in relazione all’art. 2052 [2952], comma
4°) e dell’art. 2052 [2952], commi 3° e 4° codice civile, ai sensi dell’art.
360, comma 1°, n. 3 codice di procedura civile”.
Assume il ricorrente che l’art. 2952 (per evidente lapsus calami indicato
nella rubrica come art. 2052 e nell’illustrazione del motivo sia come art.
2052 che come art. 2054 e correttamente nel quesito di diritto
formulato), quarto comma, c.c. prevede che la comunicazione
all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da
questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito
del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto
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Corte, omettendo di motivare o non adeguatamente motivando, aveva

del terzo danneggiato non sia prescritto e che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, tale effetto sospensivo si verifica anche se
la comunicazione della richiesta risarcitoria provenga dallo stesso
danneggiato ovvero da un terzo; evidenzia altresì il Socci che detta
comunicazione non è soggetta a formalità, che nel caso in cui

mediante una comunicazione all’uopo idonea o tale circostanza venga
altrimenti provata il corso della prescrizione rimane sospeso dal giorno
della comunicazione e che qualora sia stata comunicata la richiesta
stragiudiziale del danneggiato non è necessario che venga comunicata
anche la domanda giudiziale.
Precisato che la sospensione della prescrizione ha come effetto – a
seconda che le relative cause giustificative siano presenti al momento
in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere ovvero durante il
suo corso – di rinviare l’inizio della decorrenza ovvero di sospenderla,
sostiene il ricorrente che la comunicazione all’assicuratore in data
anteriore alla proposizione della domanda giudiziale nei suoi confronti
avrebbe impedito che la prescrizione del suo diritto verso l’assicuratore
iniziasse a decorrere.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Ed invero in tema di assicurazione, alla norma generale

dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la
quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla
norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale,
regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e
assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della
sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva
liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale
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l’assicuratore riconosca esplicitamente di essere stato informato

o
sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì
con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso
danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di
risarcimento proposta dal danneggiato (Cass. 22 agosto 2007, n.
17834; Cass. 2 agosto 2001, n. 10598; Cass. 10 agosto 2000, n. 10595;

Nella specie risulta che la compagnia assicuratrice ha avuto
comunicazione della richiesta del danneggiato ben prima della
domanda giudiziale, avendo detta società invitato il Piliu a sottoporsi a
visita medica con nota inviata in data 2 maggio 1994 ed avendo il
danneggiato inviato direttamente alla stessa richieste di risarcimento
danno in data 10 giugno 1994, 5 luglio 1994 e 13 gennaio 1995;
pertanto il corso della prescrizione é stato sospeso — anzi, più
precisamente nella specie, per quanto sopra evidenziato, neppure é
iniziato a decorrere, in virtù dei predetti atti — fino alla definitiva
liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con la

precisazione che, ove la determinazione quantitativa del credito
avvenga giudizialmente, tale sospensione si protrae sino a che la
sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1872;
Cass. 23 novembre 2000, n. 15149).
Va peraltro evidenziato che neppure ha rilevanza il modo di
proposizione della controeccezione relativa alla sospensione, essendo
la stessa rilevabile d’ufficio a fronte dell’eccezione di parte relativa alla
prescrizione; si osserva al riguardo che l’esistenza di una causa di

sospensione della prescrizione, ancorché non dedotta nelle fasi
di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto è
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, sempre che – però
– le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente

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Cass. 17 maggio 1997, n. 4426).

acquisiti nel precedente corso del processo (v. Cass. 15 ottobre
2009, n. 21929 e Cass. 28 febbraio 2012, n. 3042, in motivazione).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa

5. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza
impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte
di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2013.

composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.

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