Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4548 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21615/2008 proposto da:

COOPERATIVA SPORTIVA MARINELLA DEL CIRCEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso

l’avvocato DE GIOVANNI Filippo, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

nonchè da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 21, presso l’avvocato FIUMARA

ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA SPORTIVA MARINELLA DEL CIRCEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso l’avvocato DE GIOVANNI FILIPPO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1903/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PITTELLI CLAUDIO, per delega

avv. DE GIOVANNI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FIUMARA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A., socio della Società cooperativa Sportiva Marinella del Circeo a r.l., chiese al Tribunale di Latina di dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la Delib. assembleare 29 aprile 1994, limitatamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 1993, deducendo: a) l’irregolare costituzione dell’assemblea, in quanto erano stati convocati soltanto i soci non ancora assegnatari di alcun immobile, con esclusione dei soci che, avendo già avuto l’assegnazione, avevano chiesto ed ottenuto di recedere dalla Cooperativa e di costituirsi in Condominio, in violazione delle norme disciplinanti la messa in liquidazione della società cooperativa; b) la violazione dei principi di chiarezza e corrispondenza al vero che avrebbero dovuto informare la redazione del bilancio approvato. 2. Con sentenza depositata il 19 settembre 2002, il Tribunale di Latina rigettava la domanda dello S., che condannava anche al risarcimento del danno – liquidato in Euro 5.000,00 – per lite temeraria, rilevando: a) che i soci receduti non avevano più titolo per essere convocati, e d’altra parte l’accettazione del recesso da parte della cooperativa non era mai stata impugnata autonomamente da coloro che ne avevano la legittimazione, e lo stesso S. aveva partecipato alla riunione assembleare senza sollevare alcun rilievo al riguardo; b) che nell’atto di citazione non era stato specificato il contenuto formale e sostanziale della violazione dei principii di chiarezza e verità del bilancio, non potendosi sopperire a tale carenza in sede di comparsa conclusionale. 3. Interponeva appello lo S., insistendo nella domanda proposta in primo grado e dolendosi inoltre della condanna per lite temeraria. Con sentenza depositata in data 8 maggio 2008 e notificata il 16 giugno 2008, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della Delib. assembleare 29 aprile 1994 ponendo a carico della società appellata le spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la Corte di merito: a)che lo S. era intervenuto in assemblea contestando l’ammissibilità di una delibera di approvazione di bilancio della cooperativa in assenza dei soci cui era stato consentito il recesso, anch’esso contestato in quanto illegittimo ed in danno dei soci rimasti, con ciò ponendo in discussione la regolarità della convocazione dell’assemblea e la legittimità di ogni conseguente deliberazione; b) che in effetti il recesso dei soci assegnatari deve ritenersi illegittimo, alla stregua dell’orientamento già espresso dalla Corte in una precedente sentenza tra le stesse parti in sede di impugnazione di altre delibere (n. 2753/2002), confermata da questa Corte di legittimità (Cass. n. 21730/2007); c) che tale illegittimità ben poteva essere accertata in via incidentale, al fine di dichiarare la nullità della delibera impugnata per difetto di regolare costituzione dell’assemblea a causa della mancata convocazione di una parte dei soci, restando assorbite le altre questioni sollevate.

4. Avverso tale sentenza la Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo in liquidazione ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 8 settembre 2008, formulando quindici motivi.

Resiste lo S. con controricorso e formulando ricorso incidentale condizionato per la declaratoria di nullità del bilancio approvato e per il rigetto della domanda di risarcimento danni da lite temeraria, cui la Cooperativa resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Riuniti i ricorsi proposti, deve innanzitutto esaminarsi la questione preliminare, sollevata dallo S. nel controricorso, concernente il difetto di validità della procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione dal dr. N.P. nella dichiarata qualità di liquidatore della società cooperativa ricorrente. Sostiene lo S. che, avendo la Corte d’appello di Roma dichiarato – con sentenza n. 2753/02 confermata da questa Corte con sentenza n. 21730/07 che ha rigettato il ricorso proposto dalla Cooperativa – la nullità della Delib. assembleare 14 giugno 1995, con la quale la società odierna ricorrente era stata posta in stato di liquidazione, tale stato di liquidazione più non sussiste, al momento del rilascio della procura, con conseguente carenza dei poteri di rappresentanza legale in capo al N.. 1.1 L’eccezione, avverso la quale nulla ha dedotto nella memoria parte ricorrente, è fondata. La declaratoria, con sentenza passata in giudicato in data anteriore al rilascio della procura ed al deposito del ricorso notificato nel settembre 2008, della nullità della deliberazione assembleare di scioglimento della società è dato di fatto non controverso, e del resto risultante dai documenti depositati dal resistente ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. Trattasi infatti: a)della comunicazione, inviata dal competente Ufficio del Registro delle Imprese alla Cooperativa in data 23.1.2008, avente ad oggetto la effettuata cancellazione della iscrizione della messa in liquidazione a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d’appello trasmessagli, con richiesta di documenti ai fini degli ulteriori adempimenti; b) della conseguente lettera, inviata il 30.1.2008 dal N. al Consiglio di amministrazione della Cooperativa ed al suo Presidente e Vice presidente, nella quale, dato atto del ripristino nella carica dei precedenti organi societari, si invitano questi ultimi ad adempiere alla richiesta del Registro Imprese. In effetti, merita condivisione il convincimento, espresso dall’Ufficio del Registro Imprese e dallo stesso N., circa l’efficacia della sentenza che ha dichiarato la nullità della delibera di scioglimento volontario della società: a tale declaratoria non può che conseguire il ripristino della situazione anteriore alle modifiche deliberate dall’assemblea, tra le quali la sostituzione del liquidatore agli amministratori in carica al momento della delibera. Nè a ciò potrebbe fondatamente opporsi la necessità di pubblicazione del dispositivo di detta sentenza nel Registro Imprese ai sensi dell’art. 2378 cpv. cod. civ., atteso che (pur prescindendo dall’esame circa la rilevanza nella specie di tale adempimento) dai documenti sopra richiamati risulta che l’Ufficio del Registro ha, sin dal gennaio 2008, provveduto, sulla base della copia della sentenza ritualmente trasmessagli, alla cancellazione della iscrizione della messa in liquidazione della società odierna ricorrente. Deve pertanto ritenersi il difetto di legittimazione del N. al rilascio, nella qualità dichiarata di legale rappresentante della società ricorrente, della procura speciale per questo giudizio di cassazione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 365 c.p.c., ne deriva di necessità (cfr. ex multis Cass. n. 6485/1987).

2. In tale pronuncia resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dallo S., del quale peraltro la Cooperativa ha infondatamente eccepito, nel controricorso, la nullità a norma dell’art. 125 c.p.c., in quanto non sottoscritto dal difensore. L’orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide, è infatti nel senso che qualora, come nella specie, l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza di sottoscrizione, da parte del difensore, della copia notificata del ricorso non determina l’inammissibilità del ricorso stesso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore munito di procura speciale, elementi tra i quali è da ritenere compresa l’attestazione dell’Ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione (cfr. Cass. S.U. n. 11632/2003; Sez. 3 n. 13385/2005; n. 9206/2001).

Attestazione che per l’appunto risulta apposta nella copia del controricorso notificata alla società ricorrente principale.

3. Al rigetto del ricorso proposto dalla Cooperativa consegue la condanna della stessa al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo trascritto.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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