Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4548 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32880-2018 proposto da:

S.P., in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima

Ditta Individuale, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

VINCENZO PETRALIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1358/5/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.P. impugnava avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007 con cui venivano recuperati ad imposta importi a seguito della verifica della contabilità aziendale e conseguente accertamento induttivo puro.

2. La Commissione Provinciale Tributaria di Catania rigettava il ricorso.

3. Proposto appello da parte del contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo in particolare non dimostrate le giustificazioni per importi pari ad Euro 85.024,26 in luogo di Euro 404.860,89 portati dall’avviso impugnato

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., e art. 115 c.p.c., in relazione all’ex art. 360, comma 1, n. 3, per aver la CTP tenuto conto della documentazione depositata in primo grado in data 18.2.2014, e per non aver a sua volta la CTR tenuto conto della stessa, violando così – a detta del contribuente-il principio dell’art. 115 c.p.c..

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 La Corte rammenta che: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto.” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01).

1.3 Nel caso di specie in ricorso genericamente e tautologicamente il contribuente afferma di aver formulato a riguardo “specifica doglianza” nell’atto di appello, senza riportare il passaggio o almeno sintetizzare il contenuto dell’atto di appello, peraltro nemmeno individuato in un sommario in calce al ricorso come atto allegato.

2. Con il secondo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,c.c., e art. 115 c.p.c., per aver la CTR operato una rideterminazione dei corrispettivi in misura riduttiva rispetto a quanto riportato nell’avviso di accertamento senza applicare una riduzione percentuale dei costi di produzione.

2.1 Premesso che è incontestato il fatto che l’accertamento alla base delle riprese sia induttivo puro, ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e art. 41, il motivo è fondato.

2.2. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “In tema di accertamento induttivo cd. puro, l’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anzichè quello netto.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018, Rv. 651111 – 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3995 del 19/02/2009 (Rv. 606915 – 01). Inoltre, la Consulta insegna che: “In caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (Corte Cost. n. 225 del 2005).

2.3 Nel caso di specie, la sentenza ha del tutto omesso nel suo ragionamento di esplicitare se ha considerato o meno ai fini della riderminazione delle riprese i costi di produzione, da quantificarsi in via percentuale secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale.

3 Pertanto, il secondo motivo va accolto, disatteso il primo, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio alla CTR per ulteriore esame in relazione al profilo, e anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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