Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4547 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18543-2012 proposto da:
DI PAOLA JUANA ROSA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato GINA TRALICCI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.
2017
4435

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.E. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA

Data pubblicazione: 27/02/2018

PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8281/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2012 R.G.N.

5456/2010.

R.G. 18543/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 14 febbraio 2012, la Corte di Appello di Roma
ha respinto l’appello proposto da Di Paola Juana Rosa, nella qualità di
erede di Di Paola Giovanni, nei confronti dell’INPS avverso la sentenza

inammissibile il ricorso volto ad ottenere il pagamento, quale erede,
degli accessori sulla prestazione pensionistica liquidata in ritardo al
dante causa, non essendovi certezza sull’identità del dante causa;

2. che, per la Corte di merito, nel procedimento n.22840-2009, proposto
unitamente a Di Paola Maria Teresa, e con riferimento al quale era stato
interposto l’appello, non emergeva, dal ricorso e dalla documentazione
prodotta, alcuna incongruenza nell’identità del dante causa della parte
ricorrente, e quindi appellante, sicché non sussistevano condizioni
ostative alla disamina del merito;

3. che, pertanto, decidendo nel merito, la Corte del gravame riteneva
fondata l’eccezione di prescrizione degli accessori maturati sui ratei del
trattamento pensionistico fino al 15 luglio 1997, come da relativa
richiesta di pagamento all’INPS (in data 15 luglio 2007) e priva di effetti
interruttivi la lettera di costituzione in mora, del 26 marzo 1997, che, a
prescindere da altri profili di inidoneità, indicava, tra

i pensionati

richiedenti, solo Di Paola Giuseppe, ed inoltre riconosceva pari inidoneità
interruttiva al pagamento degli arretrati in linea capitale e
all’accoglimento della domanda di pensione;

4. che riteneva, inoltre, la Corte del gravame – alla stregua della
documentazione prodotta fin dal primo grado dall’INPS, non contrastata,
in alcun modo, nei due gradi di merito – acquisito in giudizio che, con la
rata di giugno 2001 erano stati pagati, al pensionato, gli interessi legali
sui ratei arretrati (pagati in linea capitale con la rata di dicembre 2000),
calcolati dal 121° giorno dalla presentazione della domanda (il 21 aprile
2000) e che l’INPS aveva valorizzato, in termini di domanda nuova, il
ricorso amministrativo proposto dal pensionato (il 20 dicembre 1999)

fl

di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva dichiarato

avverso il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia in regime di
convenzione internazionale per carenza dei requisiti contributivi, in
considerazione dell’avvenuta regolarizzazione contributiva (all’epoca del
predetto ricorso del 20 dicembre 1999) rispetto alla originaria domanda,
presentata in data 26 dicembre 1990, carente del requisito contributivo
e pertanto rigettata;

romana rigettava il gravame interposto da Di Paola Juana Rosa, nella
predetta qualità;

6. che, avverso tale sentenza ricorre soltanto DI PAOLA JUANA ROSA, nella
qualità di erede di DI PAOLA GIOVANNI, ulteriormente illustrato con
memoria, al quale ha opposto difese l’ INPS con controricorso;

CONSIDERATO
7. che l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione
delle norme di diritto (artt.1199 e 2697 cod.civ.) e si illustra la censura
premettendo che «la motivazione è illegittima» per avere il giudice di
merito «omesso di valutare una circostanza determinante ai fini della
decisione e che, pertanto, l’indicazione del nome Di Paola Giovanni
nell’intestazione del ricorso (introduttivo) sia frutto di mero

lapsus

calami» (così si legge nel ricorso per cassazione);

8. che il Collegio reputa il ricorso inammissibile;
9.

che è assorbente il rilievo che il ricorso per cassazione, proposto da DI
PAOLA JUANA ROSA, nella qualità di erede di DI PAOLA GIOVANNI, così
qualificandosi nell’impugnazione all’esame, svolge censure avulse dalla
ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata anche sulla
condotta processuale dell’attuale ricorrente che nulla ha replicato, in
entrambi i gradi di merito, sulle circostanze risultate acquisite in
giudizio, all’esito delle allegazioni e produzioni dell’INPS, ed esposte nel
paragrafo 4 che precede;

10. che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo
d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema
normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni
per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione

2

5. che, in definitiva, in ossequio al divieto di riforma peggiorativa, la Corte

è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore
bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio
del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi
avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato
si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,
nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa é errata, le

considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono
prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito
considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

11.che in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi
nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con
l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4 cod.proc.civ. (cfr.,
plurimis,

ex

Cass.11 gennaio 2005, n.359 e numerose successive

conformi);

12.che nel caso di specie non sono state svolte specifiche argomentazioni
critiche rispetto alle ragioni che la sentenza impugnata ha posto a
fondamento dell’iter argomentativo fondante l’avvenuto pagamento
degli interessi legali sui ratei di pensione tardivamente corrisposti – in
base alla domanda nuova presentata il 20 dicembre 1999 (così
qualificato, dalla Corte di merito, il ricorso amministrativo del
pensionato avverso il rigetto della prima domanda) e accolta
sussistendone i requisiti contributivi del beneficio preteso – e quanto alla
affermata insussistenza del credito per accessori (erogati al pensionato,
con la rata di giugno 2001) evinta dall’incontestata documentazione
acquisita in giudizio e alle relative allegazioni tempestivamente svolte
dall’INPS fin dal primo grado, con la conseguenza che la mancanza di
specifiche argomentazioni critiche volte ad incrinare l’assunto della
mancata contestazione nei gradi di merito con la dimostrazione, in
questa sede di legittimità, di avere avversato, puntualmente e
tempestivamente, le predette allegazioni nel giudizio di merito, ha
determinato l’intangibilità, siccome non oggetto di idonea censura, della
ratto decidendi che sostiene il decisum;

3

quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente

13.che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro
500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento
spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 novembre 2017

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