Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4547 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Terni, con ordinanza R.G. 2889/2012 del 2.11.2012, depositata il
5.11.2012, nel procedimento pendente fra:
AZIENDA AGRICOLA PODERE CEOLI DI ELEONORA
SERAFINI FILIPPELLI;
GIMAT SRL;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Data pubblicazione: 26/02/2014

Ritenuto in fatto quanto segue:
E’ stata depositata la seguente relazione:il Giudice di pace di Terni ,con
ordinanza 5-11-2012, ha chiesto il regolamento di ufficio della
competenza. Vi ha dato occasione la sentenza 14144/02 del 14-2-2012
con cui il Giudice di pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza
per territorio a conoscere della opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dalla Azienda Agricola Podere Ceoli contro Gimat s.r.I..

afferma che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza funzionale appartiene al giudice che ha emesso il decreto
ingiuntivo ,che nella specie è il Giudice di pace di Roma ; che pertanto il
Giudice di pace di Roma è il giudice competente anche per territorio a
decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo.
2. – Il ricorso è ammissibile e fondato.
3. – L’art. 45 c.p.c., consente

il regolamento di competenza di ufficio

anche per risolvere conflitti tra Giudici di pace, ma solo se si fa questione
di

competenza

per territorio

inderogabile.(Cass.Ord:27-11-2003

n.19178;cass.ord. 2-9-2004 n.17663 ) Nel caso di specie il Giudice di
pace di Terni fonda il suo dissenso dal primo Giudice sul punto che
sarebbe stata violata la competenza funzionale non derogabile che
appartiene ex art. 645 c.p.c al giudice che ha emesso il decreto
ingiuntivo.
4. Si osserva che a norma dell’art.645 c.p.c l’unico giudice competente a
decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo è quello che ha emesso il
provvedimento.
Viene stabilita in tal modo

una competenza funzionale inderogabile

anche per territorio, come questa corte ha già affermato con Ordinanza
n.5843 16-3-2006 .
Si propone pertanto l’accoglimento dell’istanza del giudice di Pace di
Terni ricorrendo la competenza funzionale del giudice di pace di Roma
che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Considerato in diritto:
Il collegio ritiene di seguire i principi consolidati nella giurisprudenza di
questa Corte secondo cui la sentenza con cui il giudice in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l’incompetenza territoriale del
giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della
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Motivando la propria richiesta di regolamento, il Giudice di pace di Terni

competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì, contiene,
ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo con
la conseguenza che la tempestiva riassunzione davanti al giudice
dichiarato competente è da riferire non alla causa di opposizione al
decreto ingiuntivo (che, come rilevato, appartiene alla competenza
funzionafe ed inderogabile del giudice che ha emesso l’ingiunzione e non
tollera quindi la “translatio iudicii”) ma a quella avente ad oggetto la

siccome domanda soggetta alla decisione secondo le regole della
cognizione ordinaria piena: ciò che trasmigra al giudice competente non è
più propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non
esiste, in ragione della declinatoria di incompetenza del primo giudice,
ma una causa ordinaria – da trattarsi secondo le norme del procedimento
ordinario a cognizione piena e che è la stessa che, unitamente all’azione
speciale monitoria, era stata introdotta dal creditore mediante il ricorso
per decreto ingiuntivo. Cass. n. 2352 del 1999; cass. Ordinanza n. 16744
del 2009 .
Sicché, l’eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice
dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma in
quanto svincolala dal decreto ingiuntivo ormai invalido e dai profili relativi
all’azione speciale – deve essere considerata idonea ad investire il giudice
indicato come competente esclusivamente dell’azione del creditore in
quanto soggetta alle regole della cognizione ordinaria.
Nel caso di specie il Giudice di pace di Terni provvederà a decidere la
causa esclusivamente in relazione alla domanda proposta dalla parte
creditrice secondo il procedimento ordinario.
Ne consegue la declaratoria della competenza del Giudice di pace di
Terni.
P.Q.M
LA Corte dichiara la competenza sulla controversia del Giudice di pace di
Terni.
Roma 12-2-2014
Il Presidente

domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria

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