Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9423/2006 proposto da:

SOCIETA’ F.LLI CUI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso l’avvocato

FALCHI GIANLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTONA

Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SULCIS AGRICOLA SOC. COOP. AGRICOLA (C.F./P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.LE BELLE ARTI 6, presso l’avvocato CHIOLA

LORETO ANTONELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MURA Bruno,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MURA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.R., la società semplice Fratelli Cui, la società semplice Fratelli Desogus e la società semplice Fratelli Portas, tutti soci della cooperativa Sulcis Agricola s.c.r.l., proposero distinti ricorsi al Collegio dei Probiviri, dapprima, avverso i provvedimenti deliberati in data 27 marzo 1997 e 3 aprile 1997 con i quali il Consiglio di Amministrazione aveva irrogato nei loro confronti – rispettivamente – una sanzione di L. 100.000 e di L. 500.000 per il mancato conferimento delle quantità di prodotto previste dal contratto sociale e per il perdurare di tale inadempimento, e successivamente avverso i provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione nei loro confronti in data 12 maggio 1997. Con provvedimento comunicato in data 1 luglio 1997, il Collegio dei Probiviri riteneva: a) che la prima sanzione era giustificata e la seconda inopportuna; b) che i ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione erano inammissibili perchè tardivi. 2. Il Tribunale di Cagliari, adito dai quattro soci per sentire accertare la validità delle delibere dei Probiviri in data 1 luglio 1997 e dichiarare la nullità dei provvedimenti di esclusione con la condanna della società al risarcimento dei danni, con sentenza del 14 febbraio 2002 dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la inammissibilità delle domande proposte. 3. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 7 luglio 2005 e notificata il 30 gennaio 2006, rigettava l’appello proposto dagli originari attori. Osservava la Corte di merito che rettamente il tribunale aveva accolto l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Sulcis Agricola, atteso che: a) l’art. 44 dello Statuto sociale conteneva una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la quale le parti rinunciavano ad avvalersi della giurisdizione ordinaria a favore del Collegio dei Probiviri; b) il lodo arbitrale irrituale è impugnabile davanti al giudice ordinariamente competente soltanto per vizi della manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell’arbitro), che nella specie non erano stati dedotti essendosi gli attori limitati a sollevare inammissibilmente questioni di merito. 4.

Avverso tale sentenza la società semplice Fratelli Cui ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 30 marzo 2006, formulando tre motivi. Resiste la Sulcis Agricola con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia prospettato dalle parti: nella sentenza impugnata si legge che i provvedimenti sanzionatori, e la successiva esclusione, sarebbero riferiti al mancato conferimento delle quantità di latte previste dal contratto sociale, laddove invece essa ricorrente produce pomodori in serra, ed è di tale prodotto che la società ha contestato il mancato conferimento. Il dato di fatto è pacifico, ma il ricorso non spiega perchè la indicazione erronea del prodotto che doveva essere oggetto di conferimento dovrebbe, nel caso in esame, essere decisiva. Tanto più che la motivazione della sentenza impugnata non è basata su questioni di fatto, bensì esclusivamente su considerazioni in diritto circa l’inammissibilità delle domande di merito proposte dai soci. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte d’appello non avrebbe considerato che gli attori, ben consapevoli della rinuncia alla giurisdizione ordinaria insita nella clausola compromissoria contenuta nell’art. 44 dello Statuto sociale, non avevano inteso impugnare la delibera di esclusione e neppure chiederne l’accertamento della nullità: essi avevano chiesto l’accertamento della validità della delibera dei Probiviri che aveva ritenuto inopportuna la seconda sanzione inflitta, e per l’effetto – quindi solo quale conseguenza di ciò- la declaratoria della nullità dei provvedimenti di esclusione, per insussistenza della ipotesi di reiterazione di condotte inadempienti. Anche qui, tuttavia, manca la decisività: anche ad ammettere che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la pretesa differente prospettazione in ordine alla nullità della delibera di esclusione, resta l’inammissibilità, per le ragioni esposte dalla Corte stessa e non sottoposte a censura alcuna, di una domanda giudiziale comunque diretta a contestare, nel merito, la pronuncia dei Probiviri. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto e insufficiente, contraddittoria e errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Tale doglianza, tuttavia, avendo ad oggetto considerazioni e argomentazioni espresse nella sentenza del Tribunale, non già in quella della Corte d’appello oggetto del ricorso per cassazione in esame, si palesa inammissibile. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 2500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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