Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 708/2016 proposto da:

EDILCOLOR S.A.S. di P.A. & C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERRESA BARBANTINI FEDELI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO MODENA;

– ricorrente –

contro

G.S.A., L.A.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO VASI;

– controricorrenti –

e contro

C.G.; elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

96, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’AMICO, rappresentato e

difeso dagli avvocati RICCARDO BONELLO ed ALESSANDRO MICUCCI;

– controricorrente –

e contro

B.A., L.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 03/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Edilcolor s.a.s. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo B.A. e L.D., quali venditori, e C.G., G.S.A. e L.A.C., quali acquirenti, proponendo azione revocatoria di due distinte compravendite immobiliari. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Osservò il Tribunale quanto segue: le due iscrizioni ipotecarie (una volontaria per mutuo fondiario in favore di un istituto di credito ed una giudiziale basata su decreto ingiuntivo, entrambe cancellate prima della stipulazione delle compravendite) non costituiscono elementi da cui presumere la conoscenza in capo ai terzi acquirenti sia della situazione debitoria dei cedenti sia la consapevolezza di ledere le ragioni di credito della società attrice, fondandosi le dette ipoteche su crediti diversi rispetto a quello vantato dalla attrice nei confronti dei venditori quali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, nè le stesse consentivano di sospettare lo stato d’insolvenza della società debitrice; non vi è prova della conoscenza delle iscrizioni da parte degli acquirenti e la pregressa cancellazione non poteva ingenerare alcun sospetto; infine la mancanza di consapevolezza del pregiudizio si desume dall’assenza di rapporti pregressi fra acquirenti e venditori, dalla congruità del prezzo e dall’intermediazione di agente immobiliare. Avverso detta sentenza propose appello la società attrice. Con ordinanza di data 2 ottobre 2015 la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione Edilcolor s.a.s. di P.A. & C. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che illegittimamente il giudice di merito ha preteso la prova della collusione fra debitore e terzo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, premesso che la prova della scientia fraudis può essere acquisita anche in via presuntiva, l’iscrizione ipotecaria, alla cui base vi era il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società di cui i venditori erano soci illimitatamente responsabili (ipoteca già presente al momento della promessa di vendita e poi cancellata prima di una delle due vendite), doveva indurre gli acquirenti quanto meno a sospettare della fraudolenza dell’operazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che il Tribunale ha omesso di valutare i documenti tratti dai pubblici registri immobiliari.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere che le prove presuntive derivanti dagli indici fattuali richiamati (assenza di rapporti pregressi fra acquirenti e venditori, congruità del prezzo e intermediazione di agente immobiliare) costituissero l’unico elemento su cui affermare la sussistenza del requisito della scientia fraudis, potendo tali indici venire in rilievo solo ove non risultasse da altra fonte la prova della conoscenza del pregiudizio.

Va disattesa in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura alle liti nel giudizio di primo grado, per essere stata rilasciata la procura da soggetto privo della qualità di legale rappresentante della società. Nel processo civile l’invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. E’ da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (Cass. n. 8806 del 2008 e n. 20180 del 2013).

Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 10722 del 2014 e n. 8942 del 2014). Nel ricorso in esame non è fatta alcuna menzione dei motivi di appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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