Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 22/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4547 Anno 2013
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 28520 2008 proposto da:

PLATANTA GUIDO S.A.S.,

(che ha rilevato la ditta

individuale Platania Guido),in persona del legale
rappresentante pro tempoe, NUCIFORA ROSA, nella
duplice qualità di erede legittima e socia
accomandataria, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
2012
4297

E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
MARIO ANTONINI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 22/02/2013

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.1. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei erediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO
LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1201/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 26/11/2007 R.G.N. 304/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

R. Gen. N. 28520/200
Udienza 13/12/201.
Platania Guido s.a.s. 4-1 C,
I.N.P.5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di appello di Messina n. 1201/2007 del 26 novembre
2007, resa a seguito di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 5693/2003, in
parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Platania Guido s.a.s. dichiarava

del 30/5/91 e rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal pretore
di Catania il 6/12/95. Riteneva la Corte territoriale, per quanto in questa sede
interessa, fondata la pretesa dell’Istituto relativamente al mancato assoggettamento a
contribuzione della quattordicesima mensilità in favore dei dipendenti per gli anni
1989/1990 e ciò in ragione dell’applicabilità dell’art. 1 del dl. n. 338/89, conv. nella
legge n. 389/1989 ed irrilevante lo ius superveniens di cui all’art. 116 della legge 11.
388/2000.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso la Platania Guido s.a.s. e
Nucifora Rosa, quest’ultima nella duplice qualità di erede legittima e socia
accomandataria, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con primo motivo il ricorrente denuncia: “Insufficiente motivazione (in
relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Deduce che la Corte territoriale si è
limitata ad affermare che le disposizioni di cui all’art. l del d.l. n. 338/89, conv. nella
legge n. 389/1989 “trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso
dall’ 1 gennaio 1989” senza considerare che l’erogazione della quattordicesima
mensilità, prevista dal C.C.N.L. del settore commercio il 1° luglio, presuppone, però,
che il relativo diritto maturi mese per mese. In conseguenza sostiene che, essendo la

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estinta l’obbligazione di cui all’ordinanza ingiunzione emessa dall’I.N.P.S. n. 7/91

R. Gen. N. 28520/200.
Udienza 13/12/201,
Platania Guido s.a.s. + 1 c,
1.N.P.5

norma in questione entrata in vigore solo dal 9/12/1989, con effetto dal 10/10/89 non
potrebbe trovare applicazione dall’I gennaio 1989.
Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.
Attraverso un denunciato vizio di motivazione in realtà i ricorrenti si dolgono di
9 ottobre

1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In ogni caso il motivo è infondato considerato, da una parte, che la legge n.
389/1989 di conversione del di. n. 338/1989 ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge 30 dicembre 1988, n.
548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196, e 5 agosto 1989, n. 279 non
convertiti e riproposti con il di. n. 338/1989 dalla lettura del quale si ricava che le
relative norme (prevedenti che la retribuzione minima debba essere determinata
tenendo conto di tutti gli istituti giuridici del contratto collettivo di riferimento, che
comportino una retribuzione minima e così del fatto che, ove il contratto collettivo di
cui all’art. 1, non applicato dal datore di lavoro non iscritto, preveda una
quattordicesima mensilità, anche su questa dovranno essere pagati i
contributi)trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989 e, dall’altra, che l’obbligo di pagare i contributi sorge solo al momento della
corresponsione della quattordicesima.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazione dell’art. 116 della
legge n. 388/2000 (in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)”. Richiamano
l’orientamento di cui alla pronuncia di questa Corte del 9 maggio 2002 n. 6680
secondo cui: “In materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di
contributi previdenziali l’art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000

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una violazione di legge afferente l’indicata data di entrata in vigore del di.

R. Gen. N. 28520/200;
Udienza 13/12/201,
Piatania Guido s.a.s. +1 c,
I.N.P..5

deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive
l’applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al
30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desume non dalla
efficacia retroattiva della norma (che è da escludere, oltre che in base all’art. 11 delle

precedente), ma dalla immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai
fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non
esauriti, ivi compresi quelli per i quali è sorta controversia dinanzi all’autorità
giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato”.
Il motivo è infondato.
Ritiene questa Corte di dare continuità all’orientamento, successivo alla
pronuncia sopra citata, da considerarsi ormai consolidato. Attesa, infatti,
l’inapplicabilità agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (art.
l della legge n. 689 del 1981), resta escluso che in una controversia relativa ad una
opposizione a decreto ingiuntivo per omesso versamento di contributi dovuti
all’I.N.P.S., possa rilevare Io “ius superveniens” di cui all’art. 116, comma
dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportante l’abolizione delle sanzioni
amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
consistenti nell’omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di
norme sul collocamento di carattere formale; in conseguenza, le violazioni
amministrative commesse prima dell’entrata in vigore dello “ius novum” restano
soggette alle sanzioni amministrative previste dalla disciplina previgente, non
incidendo sull’assoggettamento alla sanzione l’introduzione di un credito
contributivo in favore delle imprese colpite dalle più gravi sanzioni, e la conseguente

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preleggi al cod. civ., anche per il richiamo esplicito alla normativa sanzionatoria

I?. Gen. N. 28520/200
Udienza 13/12/201,
Platania Guido s.a.s. + 1 c,
I.N.P..5

possibilità di operare la compensazione tra le maggiori sanzioni già pagate, e i
contributi correnti da pagare (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. 9 aprile 2004 n. 6972;
id. 3 febbraio 2005 n. 2135; 4 agosto 2005 n. 16422; 12 aprile 2006 n. 8530; 26
aprile 2007 n. 9967; 21 luglio 2010 n. 17099; 26 gennaio 2012 n. 1105).

in favore dell’I.N.P.S., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli
avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (che, all’art. 41 stabilisce che le
disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive
all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012) ed avuto
riguardo allo scaglione di riferimento della causa; considerati i parametri generali
indicati nell’art. 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (fase
di studio, fase introduttiva e fase decisoria) nella allegata Tabella A.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in
favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in
euro 50,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto e le ricorrenti vanno condannate al pagamento,

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