Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32773-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G. COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1086/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Doti. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 La soc. G. Costruzioni srl impugnava l’avviso di accertamento riferito all’anno di imposta 2008 con cui l’Ufficio contestava un maggior reddito di impresa di Euro 47.276 ai fini Ires calcolando maggiori imposte con sanzioni ed interessi.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Bari rigettava il ricorso.

3 Sull’impugnazione della contribuente la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello ritenendo decisivo il fatto che l’avviso di accertamento, notificato il 10.12.2013, fosse riferito ad una posta risalente all’anno di imposta 2007 ed ormai cristallizzata sicchè era decorso il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini e per gli effetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1;

4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per aver la CTR erroneamente ritenuto che oggetto del recupero a tassazione fosse una posta passiva del bilancio della società riferita ad un’annualità, il 2007, per la quale l’Agenzia era decaduta dal potere di accertamento;

2.11 motivo è fondato.

2.1 Va reiterato che: “In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 1, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20543 del 22/09/2006, Rv. 593425 – 01; conformi, Cass. n. 19219 del 2017 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12436 del 08/06/2011, Rv. 617744 01);

2.2 In applicazione di tale insegnamento di diritto, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, il momento rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposta di una sopravvenienza attiva non è quello in cui la passività è stata iscritta in bilancio, ma quello successivo in cui viene evidenziata la sua insussistenza e pertanto la corrispondente posta attiva emerge e acquista certezza. Nel caso di specie, non si può ritenere spirato il termine per il recupero a tassazione il 31.12.2012 in quanto solo a seguito della risposta ad invito dell’Agenzia del 15.11.2013 l’Agenzia ha ritenuto non giustificato il debito iscritto a bilancio 2008 per cui è causa ed è conseguentemente divenuta assoggettabile ad imposizione la corrispondente posta attiva.

3 Conseguentemente, il ricorso trova accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR per ulteriore esame in relazione al profilo, e anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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