Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4547 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11604-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

M.G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 958/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata l’08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza n. 958/18, la Corte d’appello di Palermo in riforma della pronuncia di primo grado aveva dichiarato che M.G.C. nulla doveva all’Inps a titolo di pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; il Giudice d’appello aveva ritenuto comunque prescritto il credito trattandosi di credito il cui termine per il pagamento scadeva il 16 giugno 2010 e per il quale la richiesta da parte dell’Inps era stata ricevuta il 6.7.2015, e quindi oltre il termine quinquennale. Aveva altresì valutato non dovuto il versamento richiesto per assenza di obbligo in tal senso;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che M.G.C. era rimasta intimata.;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)- che, con primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e allo Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, artt. 7, 23 e 37, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

2)- che con secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver, la corte territoriale, ritenuto prescritto il credito relativo alla contribuzione dovuta per l’anno 2009, in ragione del principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;

Le censure contenute in quest’ultimo motivo investono la preliminare questione relativa alla data di decorrenza del termine prescrizionale. In particolare l’Inps ha lamentato la violazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, che espressamente stabilisce che il versamento dei contributi deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno della presentazione della dichiarazione dei redditi; e che detto termine, però, per l’anno in questione, fosse stato differito al 6.7.2010 con il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19.6.2010); di talchè da quella data (e non già dal 16 giugno 2010, come rilevato dalla Corte di merito) era iniziato a decorrere il termine di prescrizione; con la conseguenza che i 5 anni di prescrizione non fossero ancora decorsi alla data di notificazione da parte dell’Inps dell’atto interruttivo, avvenuto il 6 luglio 2015;

3) Analoga questione di rilevanza, in materia di contributi, del differimento del termine per effettuare il versamento, ai fini della maturazione della prescrizione contributiva (sia pure prospettata con riferimento allo slittamento del termine di pagamento dei contributi relativi all’anno 2010 con il D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011), è stata ritenuta, da questa Corte, di valore nomofilattico e, di conseguenza, rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c. (v. Cass., sez.VI, n. 7609 del 2020);

medesima statuizione va assunta in relazione alla presente causa che va, pertanto, rimessa alla quarta sezione.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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