Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4546 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
ricorno 7t4- ?D1?prnpn..stn de=” SAITTA ROBERTO, quale legale rappresentante della FAN
ELECTRONICS SNC di SAITTA ROBERTO & BARLETTA ANTONIO,
elettivamente domiciliato in ROMA, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato GIUSEPPE CIMINO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4432
I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE
C.E.

80078750587,

in

DELLA PREVIDENZA
persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 27/02/2018

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

giusta delega in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 46/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 19/03/2012 R.G.N. 269/2010.

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO

R.G.17284/2012
RILEVATO

1. che, con sentenza del 19 marzo 2012, la Corte di Appello di Torino ha
riformato la sentenza impugnata e ha rigettato l’opposizione avverso la
cartella esattoriale, per il pagamento della somma di euro 17.910,00 a
titolo di contributi omessi dalla s.n.c. Fan Electronics, in riferimento ad

2. che la Corte territoriale, premessa l’inefficacia, nei confronti dell’INPS,
della sentenza, passata in giudicato, resa nel giudizio al quale l’Istituto
era rimasto estraneo, e definito con declaratoria di insussistenza del
rapporto di lavoro subordinato tra l’attuale parte ricorrente e il
lavoratore per cui è causa, riteneva sussistenti, nel giudizio all’esame,
gli indici rivelatori del vincolo della subordinazione, acquisiti sulla scorta
delle ripetute dichiarazioni rese dal lavoratore e suffragate dalle
deposizioni testimoniali;

3. che avverso tale sentenza Saitta Roberto, quale legale rappresentante
della s.n.c. Fan Electronics ha proposto ricorso affidato ad un articolato
motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese
I’ INPS con controricorso;
CONSIDERATO

4.

che,

denunciando insufficiente e contraddittoria

relativamente ad un punto

motivazione

decisivo della controversia, la parte

ricorrente critica la sentenza impugnata, incentrata sulle risultanze
dell’interrogatorio libero, suffragate da risultanze testimoniali inerenti ad
un periodo temporale successivo a quello in contestazione,
pretermettendo le diverse risultanze istruttorie emergenti, invece, dalla
sentenza, passata in giudicato, n.107 del 2006, con il medesimo valore
di atto pubblico riconosciuto ai verbali della Direzione Provinciale del
lavoro;

5.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

6.

che risulta assorbente il rilievo che non risulta allegata, al ricorso per
cassazione, ai sensi dell’art. 366, n.6 cod.proc.civ., la sentenza passata
in giudicato sulla quale è incentrata buona parte delle censure svolte e

1

un rapporto di lavoro subordinato;

neanche risulta indicata la sede processuale, nelle fasi di merito, in cui
risulterebbe prodotta (sul difetto del requisito di specificità dei motivi di
impugnazione, tradotto nelle puntuali disposizioni contenute nell’art.
366, primo comma, n. 6, cod.proc.civ., e nell’art. 369, secondo comma,
n. 4,cod.proc.civ. e per la specifica indicazione, a pena di
inammissibilità, ex art. 366 n. 6, cod.proc.civ., del contenuto degli atti

loro reperimento cfr. Sez.U. 22 maggio 2012, n.8077, in motivazione, e
Sez. U. 3 novembre 2011, n. 22726);

7.

che viene, al riguardo, in rilievo la consolidata giurisprudenza della
Corte, espressa da Cass., Sez. U. 2 dicembre 2008, n.28547 e 25 marzo
2010, n.7161 (quanto ai documenti, ad essi dovendo assimilarsi le citate
sentenze) e, in particolare, il principio espresso da Cass. 18 ottobre
2011, n.21560, secondo cui: «poiché la sentenza prodotta in un giudizio
per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno, rilevante ai fini della
decisione, assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva
intrinseca natura di documento – la natura di una produzione
documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
indicato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue
implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo
alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della
sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o
all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno»;

8.

che, in ogni caso, neanche risulta, nella specie, dedotta la preclusione
da giudicato e devoluta la violazione dell’art. 2909 cod. civ., salvo un
generico riferimento, in rubrica, alla violazione di legge, e l’argomento
difensivo addotto sul valore documentale del precedente giudicato
neanche può essere oggetto di disamina, per quanto detto nel paragrafo
che precede;

9.

che, inoltre, questa Corte ha, più volte, avuto modo di precisare, in tema
di prova, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le

9

e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al

()Cri
i

complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di
escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una
prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad
esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga

possa essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex
plurimis,

Cass. 15 luglio 2009, n. 16499 e numerose successive

conformi);

10. che, in ordine, più specificamente, all’apprezzamento della prova
testimoniale, si è precisato che la valutazione delle relative risultanze e
il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che
di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di
attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più
attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene
non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata (v., per tutte, Cass. 7 gennaio 2009, n. 42);

11. che,

quanto alle dichiarazioni del lavoratore, la giurisprudenza

maggioritaria di questa Corte ritiene che nel giudizio tra datore di lavoro
ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di
contributi, qualora sorga contestazione sull’esistenza del rapporto di
lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare
accertamento di detto rapporto quale presupposto dell’obbligo
contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio
determina la sua incapacità a testimoniare, ma ciò non esclude che il
giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall’art. 421 cod. proc.
civ., interrogarlo liberamente sui fatti di causa (v., fra le altre, Cass. 25
gennaio 2016, n.1256);

3

irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia

12. che, in definitiva, nella specie il giudice del merito, nel porre a
fondamento della decisione le risultanze dell’interrogatorio libero del
lavoratore, alcune deposizioni testimoniali e risultanze probatorie invece
che altre, ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio
convincimento, evidenziando ogni segmento della scansione temporale
del denunciato rapporto di lavoro, sicché la decisione, per essere

censure che le sono state mosse;

13. che le spese vengono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 novembre 2017

adeguatamente motivata e coerente sul piano logico, si sottrae alle

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