Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4546 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 30591-2011 proposto da:
FORTI MAURO FRTMRA52R06F844J, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DUILI0,6, presso lo studio dell’avvocato CARMELO
MONTANA, rappresentato e difeso dall’avvocato RANCHINO
ANGELO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale – Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ROMEO
LUCIANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PUGLISI LUCIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controrkorrente –

avverso la sentenza n. 387/2011 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 6/07/2011, depositata il 22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

La Corte d’appello di Perugia accoglieva l’appello proposto dannail
avverso la sentenza del Tribunale di Terni e, in riforma della stessa,
rigettava la domanda di Mauro Forti tesa al conseguimento della
rendita per la malattia professionale contratta nello svolgimento
dell’attività lavorativa.
La Corte territoriale accertava che la patologia seppur di natura
professionale aveva determinato un danno biologico quantificabile
nella misura, non indennizzabile, del 5%.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Forti che ne denuncia la
nullità per essere affetta da violazione degli artt. 329, 346, 414 e 434
c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe esteso il suo
esame alla valutazione della percentuale di inabilità prodotta dalla
menomazione sebbene tale questione non fosse stata specificatamente
oggetto di censura, che riguardava la natura professionale della malattia
sotto il duplice profilo della sua stessa esistenza e della sua natura
professionale senza alcuna specifica doglianza circa l’esistenza dei
postumi indennizzabili. In tal modo, quindi il giudice di appello
sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione e, inoltre, avrebbe esaminato
una questione rispetto alla quale la parte ricorrente non avrebbe
assolto all’onere che su di lei incombeva di esporre i fatti e articolare
specifiche censure essendo insufficiente a tal fine il richiamo contenuto

Ric. 2011 n. 30591 sez. ML – ud. 30-01-2014

-2-

Fatto e diritto

nell’atto di appello alle difese formulate in primo grado. Sottolinea
l’insanabilità del vizio denunciato anche con riferimento
all’accettazione del contraddittorio e la conseguente nullità della
sentenza di appello sul punto.
Si è costituito l’Inail per resistere al ricorso.

Tanto premesso si osserva che in fattispecie del tutto similari è stato
rammentato che nel caso in cui il gravame l’Istituto Assicuratore
contesti l’erronea valutazione del danno infortunistico, nel suo
complesso, richiedendo un rinnovo dell’attività istruttoria,
effettivamente disposta, sarebbe contraddittorio ritenere sussistenti i
requisiti per dar corso alla richiesta istruttoria e, quindi, disconoscerne
le conclusioni sul rilievo che non sarebbe stata formulata una specifica
censura al riguardo e che l’accertamento medico sarebbe coperto da
giudicato.
In realtà, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad esempio Cass. n.
9545/2007) ha, con indirizzo costante, ribadito che “la volontà della
parte di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado non
occorre che sia espressa attraverso formule sacramentali, essendo
sufficiente che risulti palese la volontà della parte di impugnare in toto
la sentenza di primo grado e che siano indicate le ragioni
dell’impugnazione, ancorché sommariamente spiegato, così da
permettere al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le
ragioni di fatto e di diritto per le quali è stato proposto il gravarne” e
tale interpretazione è riservata al giudice di merito e non è censurabile
in Cassazione a meno che, e non è il caso di specie, non si riveli illogica
o contraddittoria.
A ciò si aggiunga che l’impugnazione del diritto a rendita per ragioni

Ric. 2011 n. 30591 sez. ML – ud. 30-01-2014
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Forti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

sanitarie comporta di per sé l’impugnazione del grado di inabilità
accertato dalla sentenza impugnata.
In conclusione ritiene la Corte, così facendo proprie le osservazioni
sopra riportate contenute nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380
bis c.p.c. che non sono scalfite dalle osservazioni formulate nella

perché indondato.
Le spese vanno dichiarate non ripetibili ricorrendone i presupposti di
cui all’art. 152 disp att. c.p.c..
PQM
La Corte
Rigetta il ricorso.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014
Presidente

memoria depositata dal Forti, che il ricorso deve essere rigettato

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