Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/02/2010), n.4546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Montello

n. 30, presso lo studio dell’avv. Francesco di Gangi, rappresentata e

difesa dall’avv. PELLEGRINO Luciano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore e

AMMINISTAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro

pro tempore;

– intimate –

per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 6.3.2009 n.

5530.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

preso atto dell’istanza di correzione della sentenza e constata la

regolarità della relativa notifica alla controparte;

esaminati gli atti di causa.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– Che questa Corte, con la sentenza 6.3.2009 n. 5530, nel dichiarare la nullità della decisione Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 53/15/02 depositata il 14.5.2 002, unitamente a quella di primo grado, per violazione di contraddittorio necessario, ha, in dispositivo, rinviato la causa “innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il denunciato errore materiale (rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli anzichè a quella di Palermo) appare inequivocabilmente rivelato dal fatto che in motivazione era stata prospettata la “rimessione della causa al primo giudice”;

ritenuto:

– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.

P.Q.M.

Visto l’art. 391 bis c.p.c.;

dispone la correzione della sentenza 6.3.2009 n. 5530, nel senso che il rinvio della causa deve essere inteso effettuato alla Commissione tributaria provinciale di Palermo anzichè a quella di Napoli;

manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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