Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 24/02/2010), n.4546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Montello
n. 30, presso lo studio dell’avv. Francesco di Gangi, rappresentata e
difesa dall’avv. PELLEGRINO Luciano;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore e
AMMINISTAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro
pro tempore;
– intimate –
per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 6.3.2009 n.
5530.
Letta la relazione scritta redatta dal relatore;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
preso atto dell’istanza di correzione della sentenza e constata la
regolarità della relativa notifica alla controparte;
esaminati gli atti di causa.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– Che questa Corte, con la sentenza 6.3.2009 n. 5530, nel dichiarare la nullità della decisione Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 53/15/02 depositata il 14.5.2 002, unitamente a quella di primo grado, per violazione di contraddittorio necessario, ha, in dispositivo, rinviato la causa “innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Che il denunciato errore materiale (rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli anzichè a quella di Palermo) appare inequivocabilmente rivelato dal fatto che in motivazione era stata prospettata la “rimessione della causa al primo giudice”;
ritenuto:
– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.
P.Q.M.
Visto l’art. 391 bis c.p.c.;
dispone la correzione della sentenza 6.3.2009 n. 5530, nel senso che il rinvio della causa deve essere inteso effettuato alla Commissione tributaria provinciale di Palermo anzichè a quella di Napoli;
manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010