Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3419-2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RISPOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CULTURALE “UNITI PER CAVA”, L.G.,

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5493/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 5493/9/17 depositata in data 27.9.2016 la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in accoglimento dell’Appello dell’Agenzia delle entrate ha riformato la sentenza n. 297/10/16 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto da D.B., L.G., M.G. e l’Associazione Socio Culturale “Uniti per Cava” contro un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2010 emesso a seguito del disconoscimento della natura di associazione senza scopo di lucro.

2 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D.B., affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

3 Con ordinanza del 14.3.2018 la Corte ordinava al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.G., M.G. e dell’Associazione Socio Culturale “Uniti per Cava” entro 60 giorni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 Va precisato che il ricorrente ha assolto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Associazione e degli altri soci.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia all’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR statuito sulla questione sollevata nel giudizio di primo grado e reiterata in appello della responsabilità in solido del D. con l’Associazione.

3. Il motivo è fondato.

3.1 Uno dei motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, come risulta dai passi riportati nel ricorso, riguardava la violazione del principio di soggettività e responsabilità per la ripresa fiscale non avendo rivestito il D. nell’anno di imposta 2010 la carica di Presidente dell’Associazione La doglianza rimasta assorbita nella sentenza di primo grado impugnata dall’Ufficio è stata reiterata dal contribuente con l’atto di “controdeduzioni con riproposizione dei motivi assorbiti”.

3.1 La CTR non ha, neanche implicitamente, esaminato il thema decidendum della non imputabilità della responsabilità solidale del ricorrente incorrendo nel denunciato vizio di omessa pronuncia.

4 Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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