Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4546 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6979-2019 proposto da:

S.R., S.M., SA.MA., S.A.,

SA.RO., SA.AN., quali eredi della propria madre sig.ra

C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato LUISA MARRAZZO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 10, presso lo studio

dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLA CURRELI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI – UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 683/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato:

che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con sentenza n. 377/12, sez. 2, rigettava il ricorso proposto da S.A., Sa.An., S.M., Sa.Ma., S.R. e Sa.Ro. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per Ici 2004, (OMISSIS) per ICI 2005 e (OMISSIS) per Ici 2006;

che avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello, innanzi alla CTR Sardegna;

che il giudice di seconde cure, con sentenza 683/18, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;

che avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di tre motivi;

che il Comune di Cagliari ha resistito con controricorso;

che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto:

che l’avvocatessa Carla Currelli risultante dal ricorso come unico difensore del Comune di Cagliari, è stata cancellata, dall’elenco speciale, annesso all’albo degli avvocati, a far data dal 1 maggio 2020 dopo la proposizione del ricorso per cassazione;

Considerato:

che la comunicazione dell’avviso di udienza alla predetta avvocatessa, unico difensore del Comune, risulta avvenuta quando questa non era non è più abilitata a riceverla;

che tale circostanza non consente al Comune di Cagliari il pieno esercizio dei diritti di difesa cui è preordinata detta comunicazione; (vedi Cass. SS.UU 26856/17);

che da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria di dare comunicazione anche al Comune direttamente, al fine di consentirgli di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione della prossima udienza direttamente al resistente Comune di Cagliari oltre che ai ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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