Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4545 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4545 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 17700-2012 proposto da:
DI GIOVANNI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FABBRINI,

che

lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AGNESE GUALTIERI,

giusta

delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4421

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

Data pubblicazione: 27/02/2018

ANTONIETTA CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in calce al
ricorso notificato;
– resistente 4:c,-■

avverso

la

sentenza

n.

6911/2011

della

CORTE

1202/2007.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2011 R.G.N.

Rilevato
che Di Giovanni Raffaele, premesso di aver percepito l’indennità di malattia
dall’Istituto di previdenza marittima (IPSEMA) per alcuni periodi (9.1.2001 30.4.2001, 6.7.2001 – 27.7.2001, 16.9.2001 – 31.12.2001, 1.1.2002 28.2.2002) durante i quali aveva sospeso l’imbarco e che per i periodi in

(ANF);
che accolta la domanda e proposto appello dall’Inps, la Corte d’appello di
Napoli (sentenza del 27.12.2011) accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto,
dichiarava improponibile la domanda proposta in primo grado per mancata
presentazione della domanda amministrativa, considerando generica quella
prodotta dall’assicurato;
che per la cassazione della sentenza ricorre Di Giovanni Raffaele con tre
motivi;
che per l’Inps vi è delega ai propri difensori in calce al ricorso notificato;
Considerato
che col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per vizio di
motivazione, il ricorrente imputa alla Corte d’appello di non essersi
pronunziata in merito all’eccezione preliminare del difetto di procura dei
difensori dell’Inps sollevata in sede di gravame;
che il motivo è, anzitutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, in
quanto il ricorrente non spiega in quali termini precisi ebbe a formulare tale
eccezione, né riproduce il contenuto dell’atto difensivo in cui la sollevò, né
produce l’atto d’appello che a suo giudizio non conteneva la procura per
l’impugnazione, per cui non consente a questa Corte di verificare se vi è stata
realmente un’omissione di pronunzia da parte della Corte di merito o
un’omessa motivazione rispetto ad una censura d’appello di cui non è dato
conoscere l’esatto contenuto;
che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli
artt.115, 442 e 416 c.p.c. unitamente al vizio di motivazione, il Di Giovanni
contesta la dichiarazione di improponibilità del ricorso per carenza della
domanda amministrativa, obiettando che questa era stata spedita con lettera
raccomandata A.R. del 31.5.2002, per cui sarebbe stato onere dell’Inps

questione aveva chiesto la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare

eccepire sin dal primo grado la mancanza o la presunta genericità della
domanda stessa, mentre la difesa dell’istituto aveva eccepito tardivamente per
la prima volta nel giudizio d’appello l’improponibilità del ricorso per gli assegni
del nucleo familiare sull’indennità di malattia percepita nel periodo
antecedente all’11.9.2001, ritenendo che la domanda amministrativa del

che il motivo è infondato, atteso che si è già avuto occasione di ribadire (Cass.
sez. lav. n. 26146 del 27.12.2010) che “il comportamento di “non
contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo
quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue
che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva
presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio,
prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale
convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come
condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento
costitutivo della pretesa azionata in giudizio” (conf. a Cass. sez. lav. n. 11756
del 24/6/2004);
che, in ogni caso, la Corte d’appello ha rilevato che la domanda amministrativa
datata 27.5.2002 era del tutto generica ed incompleta in quanto il ricorrente,
già dipendente della società Tirrenia Navigazione s.p.a. con qualifica di
giovanotto di macchina, si era limitato a riferire di essere sbarcato per
malattia 1’11.9.2001, chiedendo gli assegni familiari sull’indennità di malattia
percepita, senza indicare i periodi di malattia intervenuti negli anni 2001 2002, specificati solo nel successivo ricorso giudiziale, per cui la stessa non
poteva costituire una valida premessa per l’avvio del procedimento
amministrativo finalizzato alla corresponsione degli assegni da parte dell’Inps;
che col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116, 345, 347, 112 c.p.c. e 2909 c.c., nonché per vizio di motivazione, il
ricorrente ritiene che la Corte di merito non poteva fondare il convincimento
della improponibilità della domanda giudiziale sulla scorta della supposta
genericità della domanda amministrativa;
che la stessa Corte avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza della
domanda amministrativa e non i suoi contenuti, soprattutto in mancanza di

27.5.2002 si limitasse al periodo successivo all’11.9.2001;

una tempestiva eccezione a tal riguardo da parte dell’Inps e tenuto, altresì,
conto del fatto che dall’istanza e dal successivo ricorso al Comitato provinciale
all’Inps risultava che gli assegni familiari erano stati richiesti per tutti i periodi
di percezione dell’indennità di malattia;
che, di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto limitare la pronuncia di

i periodi in cui erano stati richiesti gli assegni per il nucleo familiare come
dedotti in ricorso;
che anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte d’appello ha tratto il
proprio convincimento della improponibilità della domanda giudiziale sulla base
di una valutazione degli atti adeguatamente motivata ed esente da vizi di
ordine logico e giuridico, dopo aver spiegato le ragioni della ravvisata
genericità ed incompletezza della domanda amministrativa nei termini
riassunti nel corso della disamina del secondo motivo;
che la decisione cui è pervenuta la Corte di merito all’esito della ritenuta
genericità della domanda amministrativa è corretta in quanto questa Corte ha
avuto occasione di precisare (Cass. sez. lav. n. 11756 del 24.6.2004) che in
tema di assistenza e previdenza, ai fini della proponibilità della domanda
giudiziaria non è sufficiente la previa presentazione di qualsivoglia domanda
amministrativa, ma è necessario che la stessa sia “tipica”, ossia provvista di
tutti i requisiti all’uopo previsti dalla legge;
che la riprova dell’esattezza dell’impugnata statuizione discende anche dalla
considerazione che nel tentativo di dimostrare la sussistenza di una valida
domanda amministrativa il Di Giovanni si è dovuto avvalere del richiamo ad un
atto esterno, vale a dire il successivo ricorso al Comitato provinciale all’Inps,
finendo, in tal modo, per avvalorare indirettamente il giudizio di incompletezza
della domanda amministrativa espresso dalla Corte territoriale;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite del presente
giudizio ai sensi di quanto previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella versione
vigente prima della novella di cui all’art. 42, comma 11, del d.l. 30/9/03 n.
269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326, atteso che il ricorso di primo
grado fu depositato in data 5.6.2003.

improponibilità solo al periodo precedente 1’11.9.2001 e non estenderla a tutti

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2017
Il Presidente

Il Funzionario Gl
Dott.ssa Do

Dr. Giovanni Mammone

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