Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4545 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4545 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 30488-2011 proposto da:
LOMBARDI SERAFINA LMBSFN32L43F817W, FASCIGLIONE
PASQUALE FSCPQL58S10F817P, FASCIGLIONE MARIO
FSCMRA65R28F817R, FASCIGLIONE GIOVANNA
FSCGMM62H64F817K nella loro qualità di eredi di Fasciglione Vito,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38,
presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVIA ANTONIO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,

Data pubblicazione: 26/02/2014

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2010 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 9.12.2010, depositata 11 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Giovanni Angelozzi che si riporta ai
motivi del ricorso e chiede la trattazione dello stesso in pubblica
udienza;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Potenza ha solo parzialmente accolto il gravame
proposto dagli odierni ricorrenti confermando la sentenza del
Tribunale della stessa città nella parte in cui aveva respinto la domanda
di cancellazione di Vito Fasciglione dall’elenco dei coltivatori diretti a
decorrere dal gennaio 1995.
Per la Cassazione di tale capo della sentenza ricorrono gli eredi di Vito
Fasciglione sulla base di un unico articolato motivo di ricorso con il
quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
nonché l’ insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Sostengono i ricorrenti che l’Istituto era gravato dell’onere di provare
lo svolgimento da parte del Fasciglione di attività agricola per più di
104 giornate, presupposto necessari per l’iscrizione nell’elenco dei
coltivatori diretti e, peraltro, incompatibile con l’accertato stato di
Ric. 2011 n. 30488 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

9

invalido in misura superiore ai due terzi. Inoltre la Corte avrebbe
erroneamente interpretato l’art. 2 della 1. n. 9 del 1963 omettendo di
comparare (a prescindere dalla tempestività o meno dell’allegazione
trattandosi di elemento costitutivo del diritto/obbligo di iscrizione
negli elenchi) il reddito da pensione con quello derivante dall’attività di

fondo né lo svolgimento di una qualsiasi attività essendo, invece,
necessario che ne venga accertata la prevalenza.
Ulteriormente, poi è denunciata la contraddittorietà della motivazione
che travisa la circostanza, decisiva, della inidoneità fisica del lavoratore
allo svolgimento di attività manuali agricole.
Tanto premesso ritiene la Corte, facendo proprie le considerazioni
svolte nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., che le censure
formulate sono inammissibili. Esse, infatti, tendono ad un riesame
delle circostanze di fatto che la Corte territoriale, con motivazione
esente da vizi logici e coerente ai fatti accertati, ha già compiutamente
esaminato.
Il giudice d’appello, infatti, facendo corretta applicazione dell’art. 2697
c.c., ha verificato che il Fasciglione era coltivatore diretto, e non
bracciante agricolo, inserito in una comunità familiare dedita alla
coltivazione del fondo che gli consentiva di dedicarsi a lavori meno
pesanti compatibili sia con il suo stato di salute che con l’esperienza
maturata. La valorizzazione del ruolo direttivo del Fasciglione
nell’ambito della comunità familiare dedita all’attività agricola giustifica
pienamente il dissenso espresso dalla Corte rispetto al giudizio
diagnostico formulato dal consulente d’ufficio, dissenso ampiamente e
congruamente motivato con argomentazioni logiche e di fatto che non
si espongono alle censure che vengono mosse nel ricorso.

Ric. 2011 n. 30488 sez. ML – ud. 30-01-2014
-3-

coltivazione, atteso che, a tal fine, non è sufficiente né la proprietà del

Altrettanto deve dirsi con riguardo alle censure indirizzate ad una
pretesa omessa valutazione della documentazione prodotta in appello
relativa all’iscrizione nel registro delle ditte artigiane.
La Corte di merito, infatti, pur evidenziando la tardività della
produzione, ne ha comunque tenuto conto chiarendo, con

dell’irrilevanza di tale documentazione ai fini della prova
dell’insussistenza delle condizioni per l’iscrizione negli elenchi dei
coltivatori diretti.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile pretendendo una
rivalutazione dei fatti che è estranea al giudizio di legittimità.
Quanto alle spese, queste vanno dichiarate non ripetibili poiché la
domanda introduttiva del giudizio di primo grado è stata depositata nel
1998 e dunque trova applicazione l’art. 152 disp att. c.p.c. nella
formulazione antecedente la legge n. 269 del 2003.
PQM
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

motivazione aderente alle emergenze istruttorie, le ragioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA