Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4545 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 14/10/2009, dep. 24/02/2010), n.4545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di curatore

speciale del minore T.A.C., domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima, giusta decreto

Tribunale Per i Minorenni di Napoli del 5.11.07;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39,

presso l’avvocato PRECENZANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEMMA FRANCESCO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

NAPOLI;

– intimato –

contro

E.M., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di tutore

del minore T.A.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SEBINO 16, presso l’avvocato MAZZONI ERMINIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PAOLA

de DOMINICIS di SAN GIORGIO A CREMANO(NA) – Rep. n. 8807 del

06.10.09, depositata l’8.10.09;

– resistente –

avverso la sentenza n. 12/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D.R. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato ERMINIA MAZZONI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente T., l’Avvocato FABIO SCUDELLARI,

per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o la

manifesta infondatezza del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di segnalazione dell’azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli chiedeva aprirsi la procedura di adottabilità del minore T. A.C., nato a Napoli nel 2007.

All’esito del procedimento, il Tribunale per i Minorenni, con sentenza 12-15/5/2008, dichiarava l’adottabilità del minore.

Avverso tale pronuncia, T.A. proponeva appello, chiedendo revocarsi la dichiarazione di adottabilità.

Costituitosi il contraddittorio, il curatore speciale del minore, chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Napoli, Sezione per i minorenni, con sentenza 12-26/11/2008, accoglieva l’appello e revocava la dichiarazione di adottabilità, ritenendo insussistente la situazione di abbandono, posto che i servizi sociali avrebbero dovuto programmare interventi di aiuto e sostegno ai genitori del minore, e che questi avevano dato dimostrazione della loro seria intenzione e del profondo desiderio di rioccuparsi del bambino.

Ricorre per cassazione la curatrice speciale del minore, sulla base di quattro motivi. Resiste, con controricorso, T.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che i quesiti di diritto proposti appaiono sostanzialmente adeguati, così come la “sintesi” posta a conclusione del quarto motivo, relativo a vizio di motivazione. Non può dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, come richiesto dalla controricorrente. Parimenti ammissibile (e non tardivo) appare il controricorso. Secondo la ricorrente, posto che la novellata L. n. 184 del 1983, art. 17, prevede il termine abbreviato di trenta giorni per il ricorso per Cassazione, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine breve di giorni dieci (anzichè venti) dal termine stabilito per il deposito del ricorso.

L’eccezione è infondata. Dalla scelta del legislatore di abbreviare il termine per il ricorso per cassazione, non può certo conseguire, senza alcuna previsione normativa al riguardo, un’abbreviazione del termine per la notifica del controricorso. Appare totalmente infondata una questione di legittimità costituzionale al riguardo, che viene proposta in subordine dalla ricorrente, considerate le diverse posizioni del ricorrente e del controricorrente.

La ricorrente, con il primo motivo, lamenta violazione di legge, in quanto il giudice a quo avrebbe erroneamente interpretato il principio di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 1, circa il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Con il secondo, lamenta ulteriore violazione di legge, in quanto il giudice a quo avrebbe erroneamente interpretato L’art. 8 della predetta legge, dimenticando che il mero proposito di occuparsi del figlio da parte dei genitori non è rilevante ai fini della revoca della dichiarazione di adottabilità, dovendo essere supportato da elementi oggettivi che lo rendano realmente credibile. Con il terzo motivo, si lamenta ulteriore violazione di legge con riferimento alla L. n. 184 del 1983, art. 17, in quanto la Corte di merito non avrebbe provveduto ad accertare lo stato di fatto esistente, con il necessario rigore, con particolare riferimento alle gravi inadeguatezze pregresse e al proposito della madre di prendersi cura del minore. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, richiamando ulteriormente le carenze istruttorie del giudice a quo, che avrebbe dovuto procedere ad accertamenti sulle difficoltà psicologiche della madre, sul nuovo lavoro da essa assunto e sulla effettiva esistenza di una sua casa di abitazione, e si sarebbe invece limitato ad asserire apoditticamente l’esistenza di circostanze, senza alcun riscontro negli atti di causa.

I motivi proposti meritano accoglimento.

Quanto alla L. n. 184 del 1983, art. 1, va precisato che esso introduce una generale enunciazione di principio per cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Non pare evidentemente accettabile un’interpretazione del principio in senso assoluto: il minore dovrebbe essere educato sempre e comunque nella famiglia d’origine (ciò che contraddirebbe il contenuto stesso della L. n. 184 del 1983, e i principi costituzionali: l’art. 30 Cost., comma 2, precisa che, anche in caso di incapacità dei genitori, devono essere comunque assicurati compiti di educazione, mantenimento, istruzione dei figli).

Il significato dell’enunciazione che apre la L. n. 184 del 1983, anche alla luce dei commi successivi dell’art. 1 (per cui sono disposti, a favore della famiglia, interventi di sostegno ed aiuto, al fine di prevenire situazioni di abbandono) è ben diverso: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finchè ciò sia possibile ed è pertanto necessario individuare gli strumenti di aiuto e di sostegno ad essa, seguendosi del resto le indicazioni dell’art. 31 Cost., perchè la famiglia possa assolvere ai suoi compiti educativi; ma ove tale programma non ottenga l’effetto sperato, si farà luogo all’adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia d’origine.

Quanto alla L. n. 184 del 1983, art. 8, va osservato che esso, definendo l’abbandono di minore, come privazione di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)”, costituisce una norma in bianco,. nella quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006). Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali: l’art. 30 Cost., indica l’obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell’art. 147 c.c., là dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

E’ necessario da un lato trasmettere al minore, con l’educazione e l’istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare le capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività: a svolgere tale alta e delicatissima funzione la famiglia non è lasciata sola (vi sono altri soggetti istituzionali:

ad es. la scuola); essa ha comunque un ruolo preminente ed insostituibile. Ma è pure indispensabile provvedere anche finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore e alle sue esigenze di crescita: si tratta evidentemente di un compito assai complesso ed articolato, ben più ampio di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto.

Va precisato che solo all’interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo psicofisico del fanciullo. Dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, nè a tutti i minori di quell’età o di quell’ambiente sociale ci si dovrà peraltro richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo “vissuto”, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialità, le possibilità di sviluppo).

L’esigenza è dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. L’adozione presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravità ed irreversibilità va fatto con riferimento alla posizione del singolo minore).

Consegue da quanto osservato che, alla luce dell’esclusivo interesse del minore, una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali non è sicuramente idonea al superamento dell’abbandono.

Va precisato che un richiamo, ancorchè appena accennato, della ricorrente all’elemento della forza maggiore, non pare pertinente, in quanto il giudice a quo non vi ha fatto alcun riferimento, esplicito o implicito.

Nella specie, va innanzi tutto osservato che soltanto alla posizione della madre del minore ci si deve riferire, in quanto il padre non ha proposto appello alla sentenza di primo grado. Erroneamente la Corte di merito ha fatto riferimento alla posizione di entrambi i genitori.

Il giudice a quo, come emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata, pur stigmatizzando la versione dei fatti espressa dal primo giudice, a suo dire troppo “sfavorevole” ai genitori del minore, va comunque atto che questo, nato sieropositivo da HIV, era stato da essi lasciato mentre era ancora ricoverato in terapia intensiva presso l’Azienda Ospedaliera di Napoli; che i genitori erano stati convocati dal Tribunale minorile ma erano risultati irreperibili; che dopo circa un mese e mezzo dalla dimissione del minore dall’ospedale, la madre si era recata all’ospedale stesso per visitare il bambino, e in tale circostanza aveva avuto conoscenza dell’intervento in corso del Tribunale minorile; tuttavia i genitori non si erano presentati al giudice delegato od ai servizi sociali, comparendo davanti al primo, dopo circa sette mesi, a seguito di nuova convocazione.

Contraddittoria appare pertanto la valutazione effettuata dal giudice a quo, volta a ridimensionare le gravi carenze del comportamento dei genitori (evidentemente del tutto insensibili, almeno per un certo tempo, ai bisogni del minore), che egli stesso sostanzialmente riconosce, così come contraddittorio appare il richiamo all’inadeguatezza dei servizi sociali, cui i genitori del minore, dapprima addirittura irreperibili, non si erano mai rivolti.

Quanto al proposito di accudire il minore, la pronuncia impugnata presenta affermazioni del tutto apodittiche e indimostrate: si precisa che la madre ha trovato lavoro ed ha un’abitazione idonea ad ospitare il minore “sulla base di documenti prodotti”, senza alcuna specificazione al riguardo. Va pertanto conclusivamente cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà effettuare approfonditi accertamenti, a fronte delle pregresse inadempienze di genitori, sui riscontri oggettivi al proposito della madre di accudire il minore.

Il giudice del rinvio pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del minore, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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