Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4545 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25605-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FABI PACE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1092/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, proveniente da Cass. con rinvio (n. 21456/2014), che ha respinto l’appello dell’Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso (Irpef 2001), proposta da P.A., ex dirigente Enel, in applicazione della minore aliquota applicabile alle somme liquidate da (OMISSIS) alla cessazione del rapporto di lavoro;

il contribuente resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, depositando inoltre memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 384 c.p.c., comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio;

1.2. con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, per avere la aveva omesso di verificare se il capitale accantonato alla gestione PIA fosse stato effettivamente investito sul mercato e ritenuto che l’intero importo di cui alla certificazione ENEL fosse rendimento da assoggettare alla aliquota del 12,50%, ritenendo equivalente alla prova del rendimento la determinazione del cosiddetto rendimento di polizza mediante l’utilizzo del sistema della riserva matematica;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, sono fondate;

1.4. la sentenza di rinvio aveva cassato la sentenza della CTR ritenendola non in linea con il principio affermato dalle SU n. 13642/11 e da successiva giurisprudenza (Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757 e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013), secondo cui il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale (OMISSIS) o P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”;

1.5. la CTR, con la sentenza oggetto del presente giudizio, in base al dictum dell’ordinanza di rinvio, era tenuta ad accertare la natura e la quantità del rendimento liquidato a favore del contribuente, verificando se vi fosse stato (e in quale misura) l’impiego da parte del Fondo (P.I.A.) sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) fosse stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento la tassazione al 12,50%;

1.6. essa invece, sul presupposto che non vi fosse differenza fra PIA e (OMISSIS), non si è adeguata a tale principio, avendo ritenuto – solo sulla base della certificazione dell’ENEL – che vi fosse stato rendimento anche nell’ipotesi “in cui i contributi siano stati gestiti nell’ambito ed all’interno del proprio patrimonio senza operare alcuna separazione di bilancio, alla stregua di una compagnia di assicurazioni, operando la determinazione del cosiddetto rendimento di polizza mediante l’utilizzo del sistema della riserva matematica”;

2.1. con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63), per avere la CTR, pur accogliendo le richieste del ricorrente, erroneamente ritenuto che la sentenza di legittimità avesse previsto la necessità di “verificare l’investimento da parte del Fondo del capitale accantonato sul mercato finanziario”, affermando quindi che “il rendimento percepito dal contribuente debba essere riconducibile al cosiddetto rendimento derivante da investimenti finanziari”;

2.2. la censura rimane assorbita in ragione dell’accoglimento del ricorso principale sulla base dei principi di diritto dianzi illustrati;

3.1. con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta “omesso esame… del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella individuazione della tipologia di rendimento correlata alla tipologia del fondo erogante”, assumendo il contribuente che la CTR avesse omesso di esaminare “le questioni della tipologia del rendimento predetto e della diversa natura di PIA e (OMISSIS)” illustrate nella perizia di parte prodotta nel giudizio;

3.2. la censura è inammissibile per difetto di specificità non essendo stati riportati i punti salienti della suddetta perizia, neppure allegata al controricorso;

4 in accoglimento del ricorso principale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte che farà applicazione del dictum contenuto nella sentenza di rinvio – che ha indicato il principio statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13642/2011 – secondo cuì è necessario, ai fini dell’affermazione di applicabilità dell’aliquota del 12,50% sul rendimento, che la stessa venga preceduta dalla verifica, da effettuarsi dal Giudice di merito, se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali fossero stati i risultati di tale investimento, ed in quale modo fosse stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali” (cfr. tra le tante Cass. n. 29583/2011; n. 8320/2012; n. 22492/2013; n. 25106/2014; n. 21466/2014), essendo stato poi ulteriormente chiarito da questa Corte (cfr. sent. nn. 10285/2017, 21423/2017, 4943/2018), che sono da considerare provenienti da liquidazione del cd. rendimento le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato non necessariamente finanziario-, che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, va applicata solo ad esse, e “non anche alle somme calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

il ricorso va quindi accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, a seguito di riconvocazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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