Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4545 del 19/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 19/02/2021), n.4545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17774-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVICO BREME
11, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7158/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 6/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
La Corte:
Fatto
CONSIDERATO
che la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 625/16, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da B.C. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per imposta successione 2011;
che avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado;
nei confronti della detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo;
che la contribuente non si costituiva in giudizio;
che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9075/20, disponeva il rinnovo della notifica alla contribuente stante l’erronea indicazione nel ricorso stesso del nome di battesimo della contribuente ( C. anzichè C.);
che, effettuato il predetto adempimento, la B. si è costituita in giudizio con controricorso con il quale, oltre a chiedere l’inammissibilità del ricorso, ha dedotto l’intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto della presente controversia, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dal decreto fiscale n. 119 del 2018, art. 3 convertito in L. 136 del 2018 (pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento prima rata, ed ha conseguentemente chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere;
che la causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO
che la contribuente allega e documenta di avere pagato la prima rata ma nulla risulta in merito alle altre;
che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (Cass. 12312/20);
che appare pertanto necessario acquisire idonea documentazione circa il perfezionamento della procedura di definizione tramite apposita dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero il deposito della documentazione comprovante l’intervenuto intero pagamento di quanto dovuto.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendosi che nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate produca dichiarazione circa l’intervenuta o meno definizione della procedura ferma restando la facoltà per la contribuente di fornire la prova dell’avvenuto integrale pagamento.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021