Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4544 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4544 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 27110-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
GIACOMINI VALERIANO GCMYRN49T17F137W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO STAY 69, presso lo studio
dell’avvocato CESARETTI LUCA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 26/02/2014

dall’avvocato MASCIOLI LUCA, giusta procura a margine del
controricorso;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 705/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello proposto dall’Inps
confermando la sentenza che aveva dichiarato il diritto di Valeriano
Giacomini all’assegno di invalidità dalla data della domanda
amministrativa del 27.7.2005.
Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso l’Inps che ha articolato
un unico motivo con il quale ha denunciato la nullità della sentenza per
violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 156 c.p.c..
Sottolinea l’Istituto che dalla mera lettura della sentenza si evince il
contrasto tra le ragioni poste a fondamento della decisione e la
decisione stessa.
Sebbene si ritengano sussistenti i presupposti per il riconoscimento
dell’assegno ordinario di invalidità, infatti, si conferma la sentenza di
primo grado che, diversamente da quanto riferito dalla Corte
territoriale, ha riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità i cui
requisiti sanitari sono stati esclusi dal consulente nominato nel giudizio
di appello.
Si è costituito Giacomino Valeriani con controricorso ed ha
sottolineato che la domanda di assegno ordinario di invalidità, seppure
in via subordinata, era stata formulata. Che il travisamento dei fatti
Ric. 2011 n. 27110 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

ANCONA, depositata il 22/07/2011;

denunciato, intanto può essere denunciato in Cassazione in quanto si
traduca in un difetto di motivazione su un punto decisivo della
controversia. Che nella specie nessun travisamento era ravvisabile
atteso che, coerentemente a quanto accertato dal consulente la Corte
aveva riconosciuto il diritto all’assegno e non poteva che rigettare

subordinata.
L’Inps ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Tutto ciò premesso si osserva, così facendo proprie le osservazioni
formulate nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che
effettivamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto che il
ricorrente, totalmente inabile, aveva diritto a percepire la pensione
chiesta in via principale.
La Corte d’appello ha, viceversa accertato che il Giacomini non era
totalmente inabile ma, nondimeno, sulla base delle emergenze
istruttorie, aveva diritto a percepire l’assegno di invalidità. Ne
consegue che, seppur per riconoscere la diversa prestazione, avrebbe
dovuto riformare la sentenza di primo grado.
Ne segue che effettivamente la statuizione contenuta nella parte
dispositiva contrasta con la motivazione che accerta il diritto
all’assegno.
Da quanto esposto segue che il ricorso, manifestamente fondato,
debba essere accolto.
La sentenza cassata va rinviata ad altro giudice d’appello, che si
individua nella Corte d’appello di Bologna, la quale verificherà
l’esistenza degli altri requisiti necessari per il riconoscimento
dell’assegno e provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di
cassazione.

Ric. 2011 n. 27110 sez. ML – ud. 30-01-2014
-3-

l’appello avendo ritenuto fondata la domanda proposta in via

PQM
La Corte
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Bologna che provvederà anche per le spese del giudizio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

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