Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4544 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 24/02/2011), n.4544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.G., con domicilio eletto in Roma, piazza Mazzini n.

27, presso l’Avv. Giovanni Di Gioia, rappresentata e difesa dall’Avv.

Zisa Francesco, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SABD, di Blandino Giorgio & C. s.a.s., fallita;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catania

depositato il 7 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 8 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, pronunciandosi sul reclamo dalla stessa proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per concordato fallimentare, lo ha rigettato.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto sia la censura in diritto proposta che la questione di legittimità costituzionale sollevata avrebbero dovuto essere corredate del quesito di diritto (Cassazione civile, sez. 3^, 21 febbraio 2007, n. 4072) nella specie insussistente.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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