Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4544 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5444/2016 proposto da:

TE. NI. SRL, (P.I. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 92, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSARIO MALETTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA SUD SPA, (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDRIA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPPE

FIERTLER, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI COSENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1287/2015 del TRIBUNALE di COSENZA, emessa e

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Te.Ni srl ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Cosenza ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la sua opposizione esecutiva avverso una cartella esattoriale ad essa notificata da Equitalia Sud spa per un credito del Comune di Cosenza: contestando, tra l’altro, la qualificazione della sua opposizione ai sensi dell’art. 615, anzichè 617 c.p.c., ma pure la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

resiste con controricorso la sola Equitalia Sud spa;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

il ricorso è inammissibile per tardività;

invero, a fronte della pubblicazione della gravata sentenza in data 24.7.15, esso è stato spedito per la notifica il 23.2.16, cioè oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., non soggetto – attesa la natura della controversia di opposizione esecutiva, per espressa previsione di legge e per giurisprudenza consolidata, sia nel caso in cui l’azione si qualifichi ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che in quello in cui si qualifichi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – ad alcuna sospensione feriale;

alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – la dichiarazione di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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