Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4544 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4544 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21535 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto
da
ARMENI avv. Maria Concetta (C.F.: RMN MCN 52E51 F205S)
difensore di sé stesso, domiciliata presso lo studio dell’avvocato
Tommasina Mazzone, in Roma, viale Vaticanog4
-ricorrentenei confronti di
A.S.P. DI REGGIO CALABRIA – ex A.S.L. n. 9 di Locri (C.F.:
non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro
tempore
CACCAMO Vincenzo (C.F.: non dichiarato)
-intimatiper la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Reggio Calabria n. 323/2013, depositata in data 29 agosto 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2
febbraio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto
dall’avvocato Maria Concetta Armeni avverso la sentenza del
Tribunale di Locri con la quale, in accoglimento dell’opposizione

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Data pubblicazione: 08/03/2016

all’esecuzione proposta dalla locale ASL n. 9, sono stati dichiarati
inefficaci l’atto di precetto ed il conseguente atto di pignoramento
presso terzi promosso dalla stessa Armeni contro la suddetta
azienda sanitaria.
Ricorre la Armeni, sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
Motivi della decisione

improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia
autentica della sentenza impugnata.
La ricorrente non ha infatti provveduto a tale produzione
contestualmente al deposito del ricorso, come prescrive l’art. 369
c.p.c..
La circostanza emerge in primo luogo dalla attestazione del
funzionario dell’Ufficio Depositi della Corte, che nella Nota di
deposito e iscrizione a ruolo, nel certificare i documenti depositati
unitamente al ricorso, ha specificamente provveduto a cancellare la
voce prestampata relativa alla autenticità della copia del
provvedimento impugnato.
La dichiarazione in atti, sottoscritta dall’assistente giudiziario in data
8 ottobre 2015, allegata alla suddetta Nota di deposito (con cui si
dà atto della mancanza in atti di tale copia autentica), ne costituisce
inoppugnabile conferma.
È comunque assorbente il rilievo che al deposito delle copie
autentiche del provvedimento impugnato la ricorrente ha
provveduto solo in data 20 gennaio 2016, come essa stessa
espressamente indica nella nota di accompagnamento alla
produzione documentale effettuata in tale data.
Il ricorso è dunque improcedibile.
Nulla è a dirsi per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli
intimati svolto attività difensiva.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012,
deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13,
co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co.
17, della citata legge n. 228 del 2012.
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Assume carattere pregiudiziale e assorbente il rilievo della

per questi motivi
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 2 febbraio 2016.

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

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