Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4543 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 24/02/2011), n.4543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3435/2007 proposto da:

C.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso l’avvocato FERA MARIA TERESA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G.G.;

– intimata –

sul ricorso 7220/2007 proposto da:

N.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso l’avvocato POZZI

MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3588/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A.R. FERA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

M. POZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 febbraio 2002 emessa nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi C.V. e N.G.G., ha disposto a carico del C. l’obbligo del pagamento del contributo di mantenimento della figlia Euro _ 800,00 mensili.

Con decreto 14 luglio 2004 il Presidente del Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso proposto dalla N., ha emesso ai sensi dell’art. 633 c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti del C., inadempiente al provvedimento presidenziale, intimandogli di corrispondere alla N. gli arretrati dovuti per il mantenimento della figlia E. maturati in Euro 1.570,63.

L’intimato ha proposto opposizione deducendo l’inammissibilità del ricorso per essere la N. già munita di titolo esecutivo, e nel merito ha dedotto l’infondatezza dell’avversa domanda, chiedendo in riconvenzionale il rimborso della somma di Euro 292,22 per spese sostenute a causa degli ostacoli frapposti dalla moglie all’incontro con la figlia.

Il Tribunale adito, con sentenza del 13 ottobre 2005, ha respinto l’opposizione.

La decisione è stata impugnata dal C. innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 3588 depositata l’1 settembre 2006 e notificata il 15.11.2006, in parziale riforma della precedente decisione, ha accolto l’eccezione preliminare del C., revocando per l’effetto l’ingiunzione, e nel merito ha accertato la fondatezza della pretesa esercitata dalla N. nei confronti del coniuge separato,che ha quindi condannato a corrisponderle la somma di Euro 1.570,63.

Quest’ultima decisione è stata infine impugnata innanzi a questa Corte dal C. con ricorso articolato in quattro motivi. Ha resistito l’intimata con controricorso contenente ricorso incidentale. Il C. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in quanto sono stati proposti avverso la medesima decisione.

1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 100 c.p.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore di diritto consistito nell’aver pronunciato nel merito della pretesa azionata dalla N. con riguardo al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la minore ed alla richiesta di rivalutazione dell’assegno di mantenimento della stessa, sulla quale non aveva il potere di statuire per l’impossibilità giuridica di far ricorso alla procedura monitoria sulla base dell’ordinanza presidenziale di cui si tratta. Con richiami ai precedenti giurisprudenziali invocati – Cass. nn. 782/1999 e 4722/1991, pone la questione di diritto se sia ammissibile l’introduzione del procedimento monitorio per far valere pretesa discendente da provvedimento presidenziale assunto nell’ambito del giudizio di separazione personale.

Formula quesito di diritto con cui chiede se l’ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione personale possa essere posta a base di un ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle somme determinabili sulla base di quella ordinanza.

2.- Il secondo motivo deduce errore di diritto in relazione all’art. 25 Cost. e artt. 710, 323 e 39 c.p.c., per aver il giudice d’appello, che pur ha ritenuto di revocare l’ingiunzione, esaminato il merito senza averne il potere.

Il quesito di diritto chiede: 1.- se laddove venga emesso decreto ingiuntivo sulla base di un’ordinanza presidenziale e tale decreto venga opposto da parte del coniuge obbligato che eccepisca la carenza d’interesse del beneficiario ad ottenere l’ingiunzione e l’impossibilità del giudice ad esaminare il merito, tale esame sia ammissibile ovvero appartenga al contesto del processo di separazione; 2.- se può il giudice dell’opposizione riformare un capo dell’ordinanza presidenziale.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 116 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

Assume il ricorrente che l’esborso, di cui ha chiesto con domanda riconvenzionale la restituzione, delle somme impiegate per raggiungere la figlia in Sicilia il giorno 18 agosto è documentato nonchè pacifico, e di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto nel disporre il rigetto della sua domanda. Rileva ulteriore errore di diritto consistito nell’aver escluso la compensazione tra il dovuto e quanto gli spettava in ragione della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, che effettivamente non ammette ripetizione f ma solo per le somme già versate.

Con conclusivo quesito di diritto si chiede se il giudice in assenza di prova specifica può desumere la prova degli stessi fatti da indiretta conferma documentale ovvero dalla mancata avversa contestazione. E se, in materia alimentare, l’obbligato che non ha ancora versato le somme dovute, possa offrire in compensazione parte del suo credito.

4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il ricorrente si duole del fatto che la compensazione delle spese giudiziali è stata limitata al solo grado d’appello. Il giudice del gravame, a suo avviso, avrebbe invece dovuto provvedere ad una nuova regolamentazione di quelle in primo grado, condannando per l’effetto la N. alla loro refusione, o quanto meno estendendo anche ad esse la compensazione applicata alla fase di gravame.

Si chiede con quesito di diritto se il giudice d’appello che riforma la precedente decisione ha il potere-dovere di regolamentare ex novo il regime delle spese processuali, o deve provvedere anche in presenza di specifica richiesta della parte solo alle spese del grado o può omettere la pronuncia.

I primi due motivi esaminabili congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha revocato l’opposta ingiunzione sull’assunto che la procedura monitoria era inammissibile per le componenti del credito già determinate, perciò azionabili esecutivamente sulla base del titolo rappresentato dall’ordinanza presidenziale; era invece inevitabile per le voci relative ad importi non liquidi e non oggettivamente determinati nel loro ammontare, quali la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT dell’assegno di mantenimento della figlia minore delle parti ed il rimborso delle spese straordinarie affrontate per il corso di nuoto e l’attività extrascolastica di teatro frequentati dalla bambina. Ha pertanto condotto indagine nel merito sulla fondatezza della relativa domanda, disponendone l’accoglimento.

Questo iter argomentativo è corretto.

La giurisprudenza citata nei motivi in esame – Cass. n. 782/1999 e 4722/1991,- secondo cui l’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in quel provvedimento risultano determinate, ovvero sulla sua base sono determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico. Nel caso, quale quello di specie, in cui l’obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo d’esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare – Cass. n. 1758/2008. La decisione impugnata, la cui ratio è ispirata a questa costruzione esegetica, ha pertanto correttamente disposto la revoca dell’opposta ingiunzione, per essere stata essa emessa anche in relazione a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente. Del pari correttamente ha quindi dato ingresso all’esame sulla fondatezza della domanda nel merito.

Il terzo motivo è inammissibile.

Si sostiene nella decisione impugnata che le spese controverse sono inerenti ad attività abituali, quasi necessarie per il benessere psicofisico della piccola E., e pertanto, anche se non concordate, non possono essere sottratte all’obbligo della ripartizione. La Corte territoriale ha palesemente modificato il titolo fondante l’obbligo in discussione, avendolo riferito alle spese abituali, non coincidenti con la nozione di spese straordinarie concordate in sede di separazione e considerate nel provvedimento presidenziale, posto a base dell’ingiunzione e dibattute nel merito.

La censura in esame non è pertinente a questa ratio decidendi; non ne coglie infatti il nucleo consistente nell’alterazione della ragione sottostante il credito controverso, contro cui non muove critica alcuna. Per l’effetto il quesito di diritto risulta privo di specificità, mirando alla formulazione di un principio inappropriato al senso della decisione impugnata. Il motivo è altresì inammissibile laddove chiede a questa Corte di pronunciare il principio di diritto in ordine all’ammissibilità della compensazione nella materia in questione. Il rigetto della domanda dell’odierno ricorrente di riconoscimento del credito opposto in compensazione comporta l’impossibilità giuridica di applicare l’invocato istituto.

4.- Il quarto motivo è infondato.

La decisione impugnata ha disposto la compensazione integrale delle spese del grado d’appello, lasciando inalterato il regime disposto nel grado precedente. E’ palese la corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice del gravame, la cui decisione, in questa prospettiva, è immune da errore. In chiave motivazionale, la sentenza impugnata esprime implicita conferma nel merito della precedente statuizione e non è pertanto sindacabile.

Il ricorso principale, alla luce di tali premesse, deve essere perciò rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la controricorrente si duole del governo delle spese del grado d’appello che a suo avviso la Corte territoriale avrebbe dovuto porre a carico del coniuge soccombente considerata la non identità quantitativa e qualitativa della sua posizione. Formula duplice quesito di diritto con cui chiede se 1.- nel caso in cui in sede d’appello si confermi il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo il giudice del gravame debba provvedere sulle spese del giudizio d’opposizione in mancanza di specifica impugnazione sul punto, e se: 2.- ricorrano giusti motivi per la compensazione delle spese se il giudice d’appello che provvede su molteplici domande ne accolga solo la parte minore.

Il quesito è generico. Il giudice d’appello ha esercitato il potere attribuitogli dalla legge processuale di compensare le spese giudiziali, e ne ha dato conto con motivazione non illogica.

Il quesito non si riferisce a questa ratio decidendi, ma pone questioni astratte prive di attinenza con la fattispecie.

Il motivo deve perciò essere dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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