Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4543 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.N.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 dicembre 2003 il sig. A.N. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti del Ministero dell’Interno con ricorso depositato il 6 aprile 1994, dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sulle provvidenze a lui spettanti, quale invalido civile, ed erogate in ritardo, sulla base della sentenza della corte costituzionale 27 aprile 1988 n. 497 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., comma 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui, prescrivendo per la generalità dei lavoratori l’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nella misura fissa di L. 800 giornaliere, omette di prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato): processo, definito con sentenza di accoglimento, depositata in data 8 marzo 1997 e confermata con sentenza 11 giugno 2002 dei Tribunale di Napoli, sul gravame del Ministero dell’Interno.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con Decreto 7 giugno 2004, rigettava la domanda e condannava l’ A. alla rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 19 gennaio 2006 cassava la decisione con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con Decreto 27 settembre 2007, accertato il ritardo di ragionevole in anni quattro, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2000,00, in considerazione della modestia della posta in giuoco; oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’ A., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo, in misura inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza alla corte europea, nonchè la liquidazione delle spese processuali, poste a carico del Ministero soccombente, inferiore ai minimi tabellari.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che non è stato contestato l’apprezzamento della violazione del termine ragionevole in anni quattro, appare fondata la censura riguardante il quantum debeatur.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass, sez. 1^, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. s.u. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione in Euro 500,00 per anno di ritardo;

In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto che la stessa corte territoriale ha determinato in anni quattro il ritardo nello svolgimento del processo presupposto, si può liquidare, previa cassazione del decreto impugnato in parte qua, l’indennizzo dovuto in Euro 3250,00, con gli interessi legali dalla domanda. Tale somma tiene conto della modestia della posta in giuoco accertata dalla corte territoriale, che giustifica la diminuzione dell’indennizzo ordinario nella misura inferiore di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo.

Pure fondata si palesa la censura in ordine all’omessa pronunzia sulle spese processuali, effettivamente inferiori ai minimi previsti dalla tariffa forense. Cassato il decreto sul punto, è possibile, anche sotto questo profilo, decidere nel merito, con la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali degli accessori di legge; per il primo giudizio di Cassazione in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di A.N.G. della somma di Euro 3.250,00 con gli interessi legali dalla domanda;

condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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