Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4543 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5266/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA, 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (P.I. (OMISSIS)), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6856/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 21/07/2015 e depositata in data 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.A. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato proponibile ma rigettato nel merito la sua domanda di condanna della Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia alla corresponsione dell’indennizzo in forza di una polizza infortuni con quella stipulata;

resiste con controricorso il successore dell’intimata, Generali Italia spa; Considerato che:

va adottata una motivazione semplificata;

è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita memoria in vista dell’adunanza;

il primo motivo – di pretesa nullità processuale per inaccessibilità dell’ordinanza di ammissione delle prove non seguita dalla dovuta attività del ricorrente – è inammissibile perchè nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non sono riportati i passaggi degli atti di merito, nè ne sono indicate le sedi processuali, in cui ogni questione sulle nullità processuali oggi lamentate sarebbero state sottoposte alla corte territoriale, a parte il fatto che neppure consta che l’odierno ricorrente abbia invocato una rimessione in termini al riguardo: non bastando l’esposizione in ricorso delle tesi sottoposte a questa Corte, ma occorrendo ivi l’indicazione di quando quelle sarebbero state prospettate ai giudici del merito;

il secondo motivo – di erronea valutazione delle prove – è poi inammissibile perchè involge a vario titolo la ricostruzione del fatto operata dalla corte di merito (nella specie, in ordine alla qualificazione del sinistro come esulante dalla copertura assicurativa): ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

va dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – che ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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