Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4543 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 19/02/2021), n.4543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6264-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI, 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO DE

LORENZI;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (ADER), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5585/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6681/16, sez. 45, accoglieva il ricorso proposto da C.P. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria 449560 per irpef 2014 con cui aveva lamentato, in primo luogo, la nullità ovvero l’inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento sottese al predetto avviso;

che avverso detta decisione Equitalia proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 5584/14/2017, accoglieva l’impugnazione;

che avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Sezione Quinta di questa Corte, con ordinanza n. 21714/20 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso n. 6199/14 alle Sezioni Unite al fine di risolvere la controversa questione relativa alla necessità, in caso di notifica degli avvisi di accertamento tramite posta ordinaria, dell’invio al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito tramite raccomandata semplice oppure con avviso di ricevimento;

che tale questione assume rilievo anche nel presente procedimento.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla questione posta dalla ordinanza n. 21714/20 dalla Sezione quinta di questa corte.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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