Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4543 del 08/03/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4543 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 18125 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto
da
PERCOCO Sergio (C.F.: PRC SRG 33E09 H501N)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Attilio Caroselli, e domiciliato presso lo studio
dell’avvocato Luigi Molinaro, in Roma, via Federico Cesi n. 44;
-ricorrentenei confronti di
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (CF.:
00390840239), in persona del legale rappresentante pro
tempore Maria Felicia Vincelli
rappresentata e difesa, in vidi di procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Pamela Schimperna, e domiciliato presso lo studio
della stessa, in Roma, viale Cortina d’Ampezzo n. 186;
– controricorrenteELIPSO FINANCE S.r.l. (C.F.: 04104230265), rappresentata
dalla procuratrice PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (C.F.:
08360630159), in persona del legale rappresentante pro
tempore Paolo Cappa
rappresentato e difeso, in vidi di procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Giuseppe Matteuzzi, e domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via Emilio Faì Di Bruno n. 15;
– controricorrenteAZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA — A.T.E.R. di Roma (C.F.:
00410700587), in persona del legale rappresentante pro
tempore Claudio Rosi

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Data pubblicazione: 08/03/2016

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Roma n. 119/2014, depositata in data 10 gennaio 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2
febbraio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Marco Corradi, per delega dell’avvocato Attilio Caroselli,
per il ricorrente;
l’avvocato Edmonda Rolli, per l’A.T.E.R. di Roma;
l’avvocato Samuela Pischedda, per l’INPS;
l’avvocato Fabrizio Scaletta, per delega dell’avvocato Pamela
Schimperna, per la società controricorrente Unicredit Credit Management Bank S.p.A.;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
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rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’avvocato Edmonda Rolli, e domiciliato presso l’Avvocatura
Generale dell’Ente, in Roma, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n.
20/E;
-controricorrenteISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA Sociale — I.N.P.S.
(C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante
pro tempore Vittorio Guerriero Conti
rappresentato e difeso, in vitt di procura a margine del controricorso, dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano e Samuela
Pischedda, e domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
-controricorrentenonché
– BANCO DI SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
– INTESA SAN PAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
– DI STEFANO Maria Concetta
– PARIS Egidio
– SO.GE.IN . S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore
– EQUITALIA SUD S.p.A., Agente della Riscossione per la
Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro
tempore
– PICCHI Egle Michela
– CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E
PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma, con provvedimento del 31 gennaio 2011, dichiaiò l’estinzione di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da vari creditori nei
confronti di Sergio Percoco, in mancanza di prova dell’avvenuta rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti, a norma degli artt.
2668-bis e 2668-ter c.c..
Avverso tale ordinanza propose reclamo la Unicredit Credit Mana-

testualmente la prova della avvenuta tempestiva rinnovazione della
trascrizione del pignoramento.
Il tribunale accolse il reclamo con sentenza del 14 marzo 2012, confermata dalla Corte di appello di Roma.
Ricorre il Percoco, sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la Unicredit Credit Management
Bank S.p.A., la Elipso Finance S.r.l., l’ATER di Roma e l’INPS.
Il ricorrente e l’INPS hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
378 c.p.c..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «violazione

e falsa aotolicazione dell’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. e dell’art.
152 comma 1 c.p.c».
Il motivo è infondato.
Secondo il ricorrente, la corte di appello avrebbe errato
nell’affermare che il giudice dell’esecuzione non aveva assegnato alcun termine per documentare l’avvenuta tempestiva rinnovazione
della trascrizione del pignoramento, omettendo di considerare che
era stata fissata l’udienza del 31 gennaio 2011 proprio per la relativa verifica.
In realtà la corte di merito ha espressamente rilevato che il rinvio
dell’udienza al 31 gennaio 2011 risultava effettuato dal giudice
dell’esecuzione genericamente «per verifica>, onde non poteva ritenersi assegnato alcun termine (tanto meno perentorio) per la produzione della nota di trascrizione del pignoramento in rinnovazione.
La motivazione della pronunzia impugnata sul punto di fatto in esame non è censurabile, anche in considerazione dell’applicabilità al
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gement Bank S.p.A., ai sensi dell’art. 630 c.p.c., depositando con-

presente giudizio (essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva all’H settembre 2012) del nuovo testo dell’art. 360,
co. 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del decreto legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui non sono piì deducibili, come in passato, genericamente
vizi di motivazione, ma esclusivamente lkomesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le

27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).
Non potendosi ritenere dunque, in fatto, assegnato dal giudice
dell’esecuzione alcun termine per la produzione della nota di trascrizione del pignoramento in rinnovazione, non plò ritenersi, in diritto,
violato l’art. 152 c.p.c..
2.- Con il secondo motivo, si denunzia .
Il motivo è infondato.
Viene censurata l’affermazione della corte di appello secondo la
quale la legge n. 69 del 2009 non prevede termini per la produzione
della prova della avvenuta rinnovazione della trascrizione del pignoramento.
Secondo il ricorrente, il termine per produrre tale prova sarebbe in
realtà desumibile dall’art. 567 c.p.c., e sarebbe quindi di centoventi
giorni «dal deposito del ricorso (nel nostro caso prima della scadenza), salva proroga del giudice dell’esecuzione.
Nella specie, poi, la proroga sarebbe stata concessa fino al 31 gennaio 2011, e non rispettata, con conseguente applicabilità della disposizione appena richiamata, che in tal caso impone la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo.
èagevole osservare, in contrario, che l’art. 567 c.p.c. prevede determinati termini – prorogabili dal giudice dell’esecuzione e il cui
mancato rispetto determina l’estinzione della procedura esecutiva esclusivamente per la produzione della certificazione ipotecaria e
catastale e dell’eventuale certificazione notarile sostitutiva.
La norma certamente non è applicabile in relazione al deposito di altri documenti, pur se necessari ai fini dell’utile procedibilità
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parti> (Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass.

dell’azione esecutiva, quali il titolo esecutivo, la nota di trascrizione
del pignoramento, la prova degli avvisi ai creditori iscritti ai sensi
dell’art. 498 c.p.c., il certificato di destinazione urbanistica ecc. (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9348 del 20 aprile 2009).
A maggior ragione, dunque, essa non è applicabile alla documentazione dell’avvenuta rinnovazione della trascrizione del pignoramento.

giugno 2009 n. 69, del resto, è quello del 4 luglio 2010 per la rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti per i quali il ventennio
fosse gé scaduto alla data di entrata in vigore della legge stessa
(art. 58, co. 4), rinnovazione nella specie tempestivamente effettuata. Nessun termineè indicato per la produzione della relativa nota
di trascrizione in sede esecutiva.
3.- Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione,
rilevante ai fini dell’art. 360 comma 1, N. 3 C.P.C., dell’art. 58
comma 4 0 della legge 18.6.2009/69>.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
èinfondato nella parte in cui il ricorrente deduce che l’art. 58, co. 4,
della legge 18 giugno 2009 n. 69 – che ha consentito entro dodici
mesi dalla sua entrata in vigore (termine che scadeva il 4 luglio
2010 e che nella specie risulta rispettato), la rinnovazione della trascrizione di tutti i pignoramenti immobiliari per i quali il ventennio
dall’originaria trascrizione fosse gà scaduto, ai sensi dell’art. 2668ter c.c. – non pLò ritenersi norma retroattiva e non avrebbe quindi
potuto applicarsi alla procedura esecutiva per cui è causa, essendo
questa iniziata prima dell’entrata in vigore della legge.
La suddetta disposizione – che, nel prevedere la necessilà di rinnovare la trascrizione del pignoramento anche nei procedimenti esecutivi pendenti per i quali il ventennio dalla originaria trascrizione
fosse già trascorso, ha fissato un termine unico per la suddetta rinnovazione – è certamente applicabile ai procedimenti esecutivi in
corso. Anzi, si tratta di una norma di diritto transitorio dettata esclusivamente per questi ultimi.
Il motivo è invece inammissibile, per difetto di autosufficienza ai
sensi dell’art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., noncl -é per la novità della quePagina 5 di 6

L’unico termine in proposito espressamente previsto dalla legge 18

stione che con essoè posta, nella parte in cui si deduce che la rinnovazione della trascrizione non avrebbe potuto essere effettuata da
soggetti diversi da quelli che la avevano effettuata originariamente.
Il ricorrente non chiarisce infatti chi aveva trascritto il pignoramento
originario e chi avrebbe invece proceduto alla sua rinnovazione, e
tanto meno richiama i documenti da cui sia possibile evincerlo, ré
indica quando ed in che termini era stata proposta tale questione in

4.- Il ricorsoè rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione il collegio reputa sussistere
motivi tali da giustificare la integrale compensazione tra tutte le
parti, in considerazione della novilà delle questioni giuridiche poste e
della circostanza che il provvedimento reclamato venne correttamente pronunziato e il documento che ha giustificato l’accoglimento
del reclamoè stato prodotto solo nel corso dello stesso procedimento
di reclamo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al
termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17,
della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

dichiara le spese del giudizio di cassazione integralmente
compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 2 febbraio 2016.

sede di merito.

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