Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4542 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4542 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 11695/13 proposto da:

Rosa ODDI ( c.f.: DDO RSO 35S70 A462M);
Adriana DI GIROLA1VII ( c.f.: DGR DRN 40R46 C877W);
rappresentate e difese dall’avv. Corrado Bruni ed elettivamente domiciliate in Roma, via
Affilio Regolo n. 12/d, presso lo studio dell’avv. Massimo Zurli, come da procura in calce
al ricorso per correzione dell’errore materiale
– Ricorrenti –

contro
– Giuseppe MORGANTI ( c.f.: MRG GPP 36E30 C877P)
– intimato-

Per la correzione dell’errore materiale relativo all’ordinanza 7026/2013 della Corte
di Cassazione, pubblicata il 20 marzo 2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO

Data pubblicazione: 26/02/2014

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:
“I — Rosa Oddi ed Adriana Di Girolami hanno proposto istanza di correzione dell’errore
materiale in cui sarebbe incorsa la VI sezione — II sottosezione- di questa Corte allorchè,
pronunziando ordinanza con efficacia decisoria a’ sensi degli artt. 380 bu 375 n.5 cpc, ha
;

dispositivo- alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione, mentre nella
motivazione aveva indicato quale giudice di rinvio la Corte di Appello di Firenze, pur
avendo cura di specificare ” in diversa composizione”. L’intimato Giuseppe Morganti
non ha svolto difese
— E’ convincimento del relatore che sussistano gli estremi della fattispecie dell’errore
materiale in quanto l’accentuazione, nella parte motiva, della diversità di composizione
del giudice del rinvio non avrebbe avuto senso se effettivamente si fosse voluta designare
una Corte territoriale diversa da quella che aveva pronunziato la sentenza poi cassata.
III — Il ricorso appare quindi al relatore manifestamente fondato così da poter essere

definito in camera di consiglio a’ sensi dell’art. 375 n.5 cpc”

RITENUTO
Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione
Che pertanto deve correggersi la parte della motivazione — non congruente con il
dispositivo, eppertanto fonte di dubbi interpretativi — relativa alla indicazione del giudice
di rinvio nella Corte di Appello di Firenze anziché di Ancona;
che non v’è luogo a condanna alle spese a carico della parte intimata, non potendosi ad
essa applicare il principio di causalità a giustificazione dell’intrapreso procedimento di
correzione — frutto corn’esso è di un errorjudicis –

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
A correzione della parte motiva della propria ordinanza n. 7026/2013 dispone che, in
luogo della indicazione (Corte di Appello di) “Firenze” — quint’ultima riga a fol 10 – si

cassato la sentenza n. 7/2011 della Corte di Appello di Ancona, con rinvio — nel

legga e si sostituisca “Ancona”, fermo il resto; manda alla Cancelleria per l’annotazione
del presente provvedimento sull’originale della surriferita ordinanza.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della

Corte di Cassazione.

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