Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4542 del 24/02/2011
Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 24/02/2011), n.4542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28868/2008 proposto da:
C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6, presso l’avvocato ORLANDO
Gennaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di depositato il 04/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma 01-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo privo dei quesiti di diritto, nonchè delle sintesi relative ai vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011