Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4542 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. I, 24/02/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 24/02/2011), n.4542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28868/2008 proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6, presso l’avvocato ORLANDO

Gennaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di depositato il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma 01-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo privo dei quesiti di diritto, nonchè delle sintesi relative ai vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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