Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4542 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. I, 24/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 24/02/2010), n.4542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, V. SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contrO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la signora M. G. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, con ricorso depositato l’1 dicembre 1994, nei confronti dell’Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro: processo, definito con sentenza n. 4377/2000 di rigetto della domanda. Esponeva di aver adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, senza che allo stato fosse intervenuta decisione sulla ricevibilità del ricorso.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 13 gennaio 2003 respingeva la domanda, per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 21 febbraio 2006 cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 8 novembre 2007, accertato il ritardo irragionevole in anni tre, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3000,00, oltre interessi legali e spese del giudizio di rinvio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il D. P., deducendo la violazione dei limiti tabellari e la carenza di motivazione nell’omessa condanna al rimborso delle spese dei primi due gradi di giudizio e nella liquidazione troppo riduttiva delle spese del giudizio di rinvio, prive altresì della voce relativa alle spese generali.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

La corte territoriale ha in effetti omesso di pronunciarsi sulla ripetibilità delle spese relative al primo giudizio di merito e alla fase di legittimità. In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito si può procedere alla decisione in questa sede e liquidare in Euro 1150,00 le spese del primo grado di giudizio, di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; in Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari le spese relative alla fase di legittimità, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Anche la determinazione delle spese del giudizio di rinvio appare in effetti riduttiva e va quindi rinnovata in questa sede in complessivi Euro 1100,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.

Le spese di questo grado di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

I predetti importi vanno distratti in favore dell’avvocato Giulio di gioia, antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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