Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4542 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, (ud. 19/01/2017, dep.22/02/2017),  n. 4542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5256/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

DEBENEDETTI, 46, presso lo studio dell’avvocato DARIO GUCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO NAPOLITANO FRUSCINO,

LUCIANNA NAPOLITANO BRUSCINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RENATO VENERUSO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 3031/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 3/07/2015 depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO Dl

STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

C.S. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Napoli ha rigettato il suo appello avverso la sua domanda di condanna di G.V. al rilascio di un immobile da lei condotto in locazione in virtù di clausole risolutive espresse e delle situazioni di incompatibilità con il marito della conduttrice;

resiste con controricorso l’intimata;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

delle parti, in vista dell’adunanza, presenta memoria il ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

il primo motivo è inammissibile, siccome riferito a norme (artt. 1022 e 540 c.c.) inapplicabili alla fattispecie locatizia dedotta in giudizio e comunque privo di analitica trascrizione in ricorso dei documenti su cui si fonda e dell’indicazione delle sedi processuali di produzione (in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: su cui, per tutte, v. ad es. Cass. Scz. U., 04/07/2016, n. 13574), nonchè infine articolato sulla apodittica tesi della sussistenza della qualità di parte del contratto di locazione anche in capo ai familiari del conduttore, priva non solo di argomenti a sostegno, ma anche di validi riscontri a norme vigenti;

il secondo motivo, malamente articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è ammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in difetto di indicazione, in ricorso e del resto stante la specifica eccezione di controparte, dei passaggi degli atti dei gradi di merito in cui la relativa tesi sarebbe stata sottoposta a tribunale e corte di appello, così impedendo la verifica della non novità in questa sede della doglianza (sul punto, per tutte, v. Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138, ove altri riferimenti);

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

va dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – che ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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