Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4541 del 27/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4541 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 5734-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo
studio dell’avvocato FABIO ELEFANTE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIAMPIERO FALASCA, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
2017
4195
TUMMINO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 27/02/2018
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1010/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/08/2012 R.G.N. 922/2011.
RG 5734/2013
RILEVATO
che con sentenza 24 agosto 2012, la Corte d’appello di Milano accertava l’esistenza di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 19 maggio
2007 tra Enrico Tummino e Poste Italiane s.p.a., condannava la società datrice a
ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010, di somma pari a dodici mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo
grado, che aveva respinto le domande del lavoratore di accertamento della nullità del
termine apposto ai contratti stipulati tra le parti, ai sensi dell’art. 2, comma lbis d.Ig.
368/2001 per i periodi dal 2 novembre 2006 al 31 gennaio 2007, dal 19 maggio al 15
settembre 2007 e dal 2 novembre 2007 al 31 gennaio 2008, con i conseguenti
provvedimenti di conversione del rapporto e di condanna alla riammissione in servizio
e al risarcimento del danno;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso con sei motivi, cui il
lavoratore resisteva con cotroricorso;
che la società, in esito al verbale di conciliazione sindacale 21 maggio 2013,
rinunciava al ricorso a spese compensate tra le parti e che il lavoratore
controricorrente accettava tale rinuncia;
che
pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza alcun
provvedimento sulle spese, regolate tra le parti;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26 ottobre 2017
riammettere il lavoratore in servizio e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio