Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4541 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4541 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 3129/12 proposto da:

S.a.s. MOBILI CHIARENZA di Antonino Chiarenza (p. IVA: 01620620813)
In persona del suo legale rappresentante sig. Antonino Chiarenza; rappresentata e difesa,
in forza di procura estesa a margine del ricorso, dall’avv. Nicolò Solina ed elettivamente
domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 36, presso lo studio dell’avv. Alberto
Delpino
– Ricorrente nei confronti di

– s.p.a. CASSINA ;
– Parte intimata-

avverso la ordinanza di declinatoria di competenza, emessa dal Tribunale di
Trapani — sezione distaccata di Alcamo- il 27 novembre 2012 e pubblicata il 30
novembre successivo .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

Data pubblicazione: 26/02/2014

RILEVATO
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:
“1 — La s.a.s. Mobili Chiarenza di Antonino Chiarenza, corrente in Castellammare del
Golfo, citò innanzi al Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, la s.p.a. Cassina,

confronti della stessa, avendo sistemato i reciproci rapporti di dare-avere ( relativi alla
vendita di mobili della convenuta) con un accordo, avente natura novativa dei precedenti,
prevedente la restituzione della merce giacente in magazzino a compensazione dei crediti
dell’attrice.

2 — La società Cassina si costituì eccependo preliminarmente la incompetenza per
territorio dell’adito Tribunale, indicando come competente quello di Monza, sezione
distaccata di Desio – presso il quale si sarebbe già radicato un giudizio di opposizione
promosso dalla stessa attrice avverso l’ingiunzione di pagamento di quegli stessi crediti di
cui si chiedeva accertarsi l’estinzione- rappresentante il foro destinatae solutionis , in forza
dell’art. 1182, comma III, cod. civ., negando l’esistenza di alcun accordo novativo ed
affermando la non applicabilità degli altri fori concorrenti.

3 — L’adito Tribunale declinò la propria competenza ed indicò quella del Tribunale di
Desio, con ordinanza depositata il 30 novembre 2012 e comunicata dalla Cancelleria il 19

dicembre successivo; la s.a.s. Mobili Chiarenza ha avanzato istanza per regolamento di
competenza con ricorso notificato il 18 gennaio 2013, sulla base di un unico ed articolato
motivo ; la parte intimata non ha svolto difese.

RILEVA IN DIRITTO
I — Con nota integrativa depositata il 6 febbraio 2013 il difensore della s.a.s. Mobili
Chiarenza ha giustificato il mancato deposito, assieme al ricorso, della copia autentica
della ordinanza declinatoria, munita di biglietto di cancelleria portante la comunicazione
della medesima ai procuratori costituiti, adducendo che la richiesta del rilascio della copia

con sede in Meda, chiedendo l’accertamento della insussistenza di ragioni debitorie nei

non era stata soddisfatta per il contestuale invio del fascicolo di ufficio, che la conteneva,
da parte della Cancelleria del Giudice a quo.

I.a – Si pone la necessità di valutare la procedibilità del ricorso
II – Posto che l’art.47 c.p.c., nel sancire che, nel termine perentorio di venti giorni dalla

nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari”, fa inequivoco riferimento all’art.
369 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto insorto, con
ordinanza n. 9004/2009, hanno ritenuto che, a pena d’improcedibilità, la stessa parte, al
fine di consentire alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione, debba
depositare ( per quello che qui interessa) il biglietto di cancelleria insieme con il ricorso,
oppure con le modalità indicate dall’art. 372 c.p.c., comma 2, ma pur sempre nel termine
di venti giorni stabilito dall’art. 369, I comma, cpc : dal momento però, che, come visto,
nella fattispecie tale deposito non è avvenuto, non vi è la possibilità di ritenere
l’equipollenza tra lo stesso e la trasmissione del fascicolo di ufficio contenente l’originale
della comunicazione anzidetta ( vedi le Sez. Un, sopra citate che appunto erano state
chiamate a risolvere un contrasto insorto tra le sezioni semplici sulla possibilità di
ipotizzare equipollenti agli oneri sopra descritti)
III — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio per esser colà dichiarato improcedibile.”

RITENUTO
Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione;
che la memoria depositata a’ sensi dell’art. 380 bis cpc non ha apportato argomenti critici
idonei a confutare le sopraesposte rationes decidendi dal momento che viene semplicemente
riaffermato il deposito del biglietto di cancelleria assieme al ricorso, identificando però la
prima comunicazione con quella operata a mezzo fax dalla medesima Cancelleria, senza
però assumere che ricorressero i presupposti di cui all’art. 136, II e III comma cpc, come
modificati dall’art. 25, comma I, lett d della legge 183/2011;

notificazione del ricorso, la parte che propone l’istanza di regolamento “deve depositare

che viene altresì richiamata una interpretazione di legittimità — Cass. 18019/2002 — in
merito alla sanabilità della richiamata mancata produzione, a corredo del ricorso,
dell’ordinanza (sulla competenza) impugnata , le volte in cui tale documento sia presente
nel fascicolo di ufficio, trasmesso alla Cancelleria della Cassazione, non valutando però

Che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile, senza onere di spese, non avendo
parte intimata svolto difese

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Dichiara il ricorso improcedibile
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della
Corte di Cassazione.

che trattavasi proprio dell’indirizzo disatteso dalle Sezioni Unite.

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